1.1.2 La prima Legge sulla formazione
professionale del 1930


Nel 1908 il popolo svizzero approvò la promozione dell’artigianato da parte della Confederazione. L’articolo 34 della Costituzione federale sanciva il diritto da parte della Confederazione a emanare disposizioni uniformi che regolamentassero il settore industriale. In base a questo articolo si decise di allestire tre leggi: una sulla protezione dell’artigianato, una sulla protezione dei lavoratori e una sulla formazione professionale. Quest’ultima fu la prima a passare alla fase progettuale, ma la Prima Guerra Mondiale e alcune divergenze d’opinione posticiparono la sua realizzazione.

Origine La Confederazione chiese di presentare dei postulati. Arrivarono numerose proposte, tra cui un progetto di legge da parte della Federazione operaia svizzera (1911) e dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (1918). Basandosi sui progetti di legge presentati, e accompagnato da due commissioni di esperti, nel 1924 anche l’Ufficio federale del lavoro presentò un suo disegno di legge, che poneva in primo piano l’apprendistato (la formazione pratica) e la formazione professionale (la formazione nelle scuole professionali). Il principio della legge sulla formazione professionale era quello di potenziare le doti professionali delle nuove generazioni sostenendo la formazione professionale. Il progetto preliminare fu accolto in modo positivo. Solo l’Unione svizzera del commercio e dell’industria e la Zentralverband der Arbeitgeberorganisationen (associazione centrale degli imprenditori) rifiutarono il progetto. Essi, infatti, non volevano che le disposizioni sulla formazione professionale nell’artigianato si estendessero all’industria. Nel gennaio del 1930 la legge fu approvata dalle Camere federali ma, a causa della crisi economica entrò in vigore solo nel 1933. Nota bene: 130 anni prima, quindi nel 1803, 13 associazioni d’arti e mestieri avevano già proposto di regolamentare l’apprendistato alla Dieta federale.

Contenuto La Legge sulla formazione professionale del 1930 valeva per il commercio, il trasporto, l’artigianato e l’industria; erano inoltre compresi la ristorazione e il lavoro a domicilio. La legge prevedeva che l’apprendistato avesse una durata minima di un anno e prescriveva la vigilanza da parte di ispettori cantonali o mediante esami intermediari. L’insegnamento professionale era di competenza cantonale e doveva essere possibilmente impartito in classi omogenee dal punto di vista della professione e composte da apprendisti dello stesso anno. Oltre alla formazione degli apprendisti la legge regolamentava anche l’esame finale di tirocinio, l’esame di maestria, l’esame per l’apprendimento empirico e i corsi di pretirocino. Questi ultimi erano una preparazione scolastica a tempo pieno a una formazione professionale, la cui durata era considerata parte dell’apprendistato.

I sussidi federali erano previsti per:

Sviluppo La legge non portò però a un aumento immediato del numero di apprendisti. Nel 1935 solo il 40% dei ragazzi e il 20% delle ragazze che aveva concluso le scuole dell’obbligo intraprese una formazione professionale. All’epoca in Svizzera esistevano 40 scuole professionali a tempo pieno, di cui gran parte (26), seguendo la tradizione degli stati confinanti, era insediata in Ticino e in Romandia. La formazione professionale ebbe il suo vero successo soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale.

L’insegnamento Secondo le istruzioni del 1941, i piani di formazione degli istituti professionali definiscono le seguenti materie:

Insegnamento commerciale

Insegnamento industriale







 

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