1.1.4 Le terza Legge sulla formazione
professionale del 1978


Negli anni Cinquanta, in Svizzera ebbe inizio uno sviluppo economico senza precedenti che, salvo qualche interruzione, durò fino ai primi anni Novanta. Nell’ambito della formazione professionale si registrò un incremento dei rapporti di lavoro che vide le 59’000 unità del 1929 passare a 77’000 nel 1950, 186’000 nel 1986 per raggiungere le 170’000 nel 1990. Negli anni Sessanta il numero degli apprendisti diminuì per la prima volta. Il motivo principale era da ricondurre al fatto che la scuola media superiore accogliesse un numero sempre maggiore di allievi. I rappresentanti della formazione professionale furono chiamati ad accettare la sfida: la formazione professionale doveva rianimarsi e diventare un’alternativa interessante alla formazione prettamente scolastica.

Contenuti Nel 1972 una commissione federale di esperti presentò il suo rapporto finale. Senza toccare il principio della formazione in azienda, la commissione propose un gran numero di revisioni. Dopo alcune modifiche dell’ordinanza, ebbe inizio la revisione della Legge federale sulla formazione professionale. La Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 consolidò quello che si era raggiunto fino a quel momento con la vecchia legge.

In base alle esperienze fatte, molte norme esecutive furono allestite in modo più chiaro e rigoroso, ad esempio fu:

La Legge portò anche alcune novità importanti:

Programma Gli obiettivi della formazione sono stabiliti nell’articolo 6 della Legge sulla formazione professionale: «La formazione professionale di base conferisce le capacità e conoscenze indispensabili all’esercizio di una professione. Approfondisce la cultura generale e promuove lo sviluppo della personalità e il senso di responsabilità. Essa costituisce inoltre il fondamento per il perfezionamento specializzato e generale.»

Espansione La Legge sulla formazione professionale parte dal presupposto che la formazione, come nella maggior parte dei casi, avvenga in un’azienda privata o pubblica e parallelamente vengano frequentati la scuola professionale e i corsi d’introduzione. La Legge, tuttavia, non esclude altri tipi di formazione professionale di base, quale la formazione professionale presso una scuola d’arti e mestieri o presso una scuola media di commercio pubblica o privata. Le altre modalità di formazione professionale vengono riconosciute con il conferimento dell’attestato federale di capacità a chi supera l’esame finale. Questo è il caso per chi consegue una scuola specialistica o per chi già dispone di un bagaglio di esperienze professionali (art. 41.1/2 LFPr).






 

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