1.2.1 La quarta Legge sulla formazione
professionale del 2002


Dagli anni Novanta il mondo del lavoro e delle professioni sta subendo grandi cambiamenti. Lo sviluppo tecnico e politico-sociale ha creato nuove professioni e ha fatto sì che altre si evolvessero o addirittura sparissero. Le persone in formazione devono far fronte a esigenze sempre maggiori sia nella pratica che nella teoria; è quindi necessario elaborare nuove offerte per le persone particolarmente dotate, ma anche per quelle con difficoltà d’apprendimento. Anche l’evoluzione sociale, per esempio in relazione alla posizione della donna o all’immigrazione presuppone nuove forme di qualificazione.

Per circa due terzi dei giovani la formazione professionale rappresenta la porta d’accesso alla vita adulta e professionale. Sempre più spesso le persone cambiano professione o seguono formazioni continue, fatto che presuppone una particolare permeabilità da parte del sistema. La Legge sulla formazione professionale del 2002 contempla tutti questi sviluppi e queste modifiche.

Contenuti La revisione della Legge sulla formazione professionale ha inizio con il rapporto sulla formazione del 1997. Nel 1999 nella Costituzione federale (art. 63 cpv. 1 Cost.) si stabilisce la competenza della Confederazione per tutta la formazione professionale. Grazie alla quarta Legge sulla formazione professionale, per la prima volta, tutte le professioni non universitarie sono assoggettate a un unico sistema e sono rese comparabili fra loro. La quarta Legge sulla formazione professionale estende il suo campo d’applicazione alle professioni dei settori agricolo e forestale, precedentemente disciplinate da altri atti legislativi federali, e alle professioni dei settori sociosanitario e artistico, finora regolamentate a livello cantonale.

Le Camere federali hanno approvato la quarta Legge sulla formazione professionale nel dicembre 2002 e dal gennaio 2004 sono in vigore sia la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) sia la relativa ordinanza (OFPr).

La quarta Legge sulla formazione professionale (LFPr):

Quali sono i settori disciplinati dalla quarta Legge sulla formazione professionale?

Finanziamento Il finanziamento si basa sul sistema degli importi forfetari. Infatti la quarta Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) sostituisce il sistema di sovvenzionamento basato sui costi con il sistema degli importi forfetari versati ai Cantoni. Inoltre, il 10% dei fondi stanziati dalla Confederazione per la formazione professionale è riservato alla promozione mirata di progetti di sviluppo e a prestazioni particolari di interesse pubblico. Grazie alla chiara distribuzione dei mezzi, il sistema (art. 52-59 LFPr) aumenta l’efficacia e la trasparenza dei fondi impiegati.

La partecipazione della Confederazione alla spesa pubblica per la formazione professionale è aumentata, da meno di un quinto a un quarto dei costi. L'aumento tiene conto delle maggiori competenze della Confederazione e riflette la volontà di farsi carico di una quota più importante dei costi per la riforma della formazione professionale. Nel 2012 questa è stata raggiunta questa quota per la prima volta.

I fondi per la formazione professionale: uno strumento nuovo Secondo la LFPr, i fondi per la formazione professionale sono istituiti per i singoli settori e previsti per quelle aziende che non partecipano ai costi della formazione professionale. Alle aziende che non sono membri delle associazioni professionali devono poter essere richiesti dei contributi di solidarietà adeguati. Su richiesta, la Confederazione può conferire al fondo il carattere di obbligatorietà generale valido per tutto il ramo a condizione che almeno il 30% delle aziende con almeno il 30% dei dipendenti e delle persone in formazione nel settore in questione partecipino già al finanziamento di un fondo per la formazione.

Dal 1° gennaio 2010 in Ticino è in funzione un fondo cantonale che copre i vari settori della formazione professionale e ha lo scopo di finanziare le spese della formazione professionale che non sono interamente coperte dalla Confederazione e dal Cantone. I fondi cantonali esistono in vari Cantoni e sono disciplinati dal diritto cantonale. Laddove esistono fondi cantonali interdisciplinari, le organizzazioni del mondo del lavoro interessate possono convenire, con il Cantone in questione, una certa partecipazione ai contributi riscossi a livello cantonale oppure adeguare le proprie prestazioni.









 

anzeigen
drucken
zurückvorwärts
downloads
powerpoint download
bild download - beste qualität
word download