1.5.2 La legislazione federale


L’art. 63 cpv. 1 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di decretare disposizioni, revocando la limitazione, in vigore fino alla fine del 2003, riguardo alle professioni nell’industria, nell’artigianato, nel commercio, nell’agricoltura e nei servizi. Dal 2004 fanno parte della politica federale della formazione professionale anche i settori: sanitario, sociale e artistico (SSA), prima disciplinati a livello cantonale.

La Confederazione non si riserva però la competenza assoluta: i Cantoni possono operare nei settori non disciplinati dalla Confederazione anche al di fuori delle pure norme esecutive. La collaborazione dei Cantoni è peraltro già stabilita a livello costituzionale. Gli artt. 44-46 Cost., applicabili alla formazione professionale, stabiliscono che i Cantoni devono essere consultati prima che le prescrizioni esecutive siano emanate e che, di regola, deve essere trasferita ai Cantoni stessi l’esecuzione della legislazione.

LFPr e OFPr Le basi legali più importanti sono la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) e la relativa Ordinanza del Consiglio federale del 19 novembre 2003 (OFPr). Entrambe sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004. La formazione professionale e quella continua, in tutti i settori professionali ad eccezione delle scuole superiori, sono disciplinate dalla LFPr, che contiene disposizioni federali di diritto pubblico per i seguenti ambiti:

La Legge sulla formazione professionale disciplina l’organizzazione di esecuzione (autorità, giurisdizione amministrativa, disposizioni penali). La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. Per quanto concerne la formazione professionale continua, la vigilanza ufficiale spetta direttamente alla Confederazione.

La LFPr è completata, oltre che dalla sopraccitata Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), da un insieme di prescrizioni esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Ad esempio:

Codice delle obbligazioni CO La formazione professionale è connessa al lavoro: gli apprendisti (chiamati così nel CO) e i datori di lavoro stipulano, infatti, un particolare contratto di lavoro.  L’apprendista è quindi un lavoratore ed è pertanto vincolato alle disposizioni legali in vigore per il contratto di lavoro, fatte salve alcune disposizioni. Ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione federale, la legislazione sul diritto civile è di competenza della Confederazione. Il titolo decimo del CO è dedicato al contratto di lavoro (artt. 319-343 CO, Del contratto individuale di lavoro). Il contratto di tirocinio è un contratto individuale di lavoro ed è pertanto disciplinato nel CO tra i contratti individuali speciali di lavoro (artt. 344-346a CO).

Legge sul lavoro Per le persone in formazione valgono le disposizioni di diritto pubblico in vigore per i lavoratori: ad esempio, possono far valere il diritto di ottenere speciali disposizioni di protezione per giovani. La «Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio» (LL) disciplina quasi la totalità dei rami d’attività e delle aziende private o pubbliche. Le Ordinanze sulla legge sul lavoro sono cinque:

Disposizioni legali speciali L’agricoltura (comprese le professioni agricole specializzate), come tutte le professioni del settore agricolo, non è soggetta alla Legge sul lavoro. Unica eccezione sono le disposizioni sull’età minima, che fanno parte dell’ordinanza sulla protezione dei giovani.
I rapporti di lavoro nel settore agricolo sono disciplinati nei contratti normali di lavoro cantonali (CNL).

Disposizioni legali speciali esistono anche per diverse professioni mediche in cui il tema specifico dei raggi X fa parte della formazione di base nonché per altre professioni in cui sono manipolate sostanze pericolose.

Fonte: Manuale per la formazione di base in azienda, CSFO 2013

Panorama delle basi legali

Formazione professionale

Personalità dei giovani

Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio

Contratto collettivo di lavoro

Protezione dei lavoratori

Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro
(OLL 1), RS 822.11
Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112
Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro
(Igiene, OLL3), RS 822.113
Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15

Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0

Assicurazioni sociali

Legge d’applicazione









 

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