L’art. 63 cpv. 1 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di decretare disposizioni, revocando la limitazione, in vigore fino alla fine del 2003, riguardo alle professioni nell’industria, nell’artigianato, nel commercio, nell’agricoltura e nei servizi. Dal 2004 fanno parte della politica federale della formazione professionale anche i settori: sanitario, sociale e artistico (SSA), prima disciplinati a livello cantonale.
La Confederazione non si riserva però la competenza assoluta: i Cantoni possono operare nei settori non disciplinati dalla Confederazione anche al di fuori delle pure norme esecutive. La collaborazione dei Cantoni è peraltro già stabilita a livello costituzionale. Gli artt. 44-46 Cost., applicabili alla formazione professionale, stabiliscono che i Cantoni devono essere consultati prima che le prescrizioni esecutive siano emanate e che, di regola, deve essere trasferita ai Cantoni stessi l’esecuzione della legislazione.
LFPr e OFPr Le basi legali più importanti sono la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) e la relativa Ordinanza del Consiglio federale del 19 novembre 2003 (OFPr). Entrambe sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004. La formazione professionale e quella continua, in tutti i settori professionali ad eccezione delle scuole superiori, sono disciplinate dalla LFPr, che contiene disposizioni federali di diritto pubblico per i seguenti ambiti:
- formazione professionale, compresa la maturità professionale;
- formazione professionale superiore;
- formazione professionale continua;
- procedure di qualificazione, titoli rilasciati;
- formazione dei responsabili della formazione professionale;
- competenze e principi dell’orientamento professionale, universitario e della carriera;
- partecipazione della Confederazione ai costi della formazione professionale.
La Legge sulla formazione professionale disciplina l’organizzazione di esecuzione (autorità, giurisdizione amministrativa, disposizioni penali). La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. Per quanto concerne la formazione professionale continua, la vigilanza ufficiale spetta direttamente alla Confederazione.
La LFPr è completata, oltre che dalla sopraccitata Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), da un insieme di prescrizioni esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Ad esempio:
- Ordinanze sulla formazione professionale (dal 2004, i regolamenti del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o della SEFRI sulla formazione e sull’esame finale sono adattati ad ogni professione e definiti in un’ordinanza)
- Piani di formazione per le più importanti professioni, disciplinate nelle ordinanze sulla formazione professionale di base, per l’insegnamento professionale e piani di formazione su cultura generale e sport
- Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
- Programmi quadro d'insegnamento per i responsabili della formazione professionale
- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica OPSpo
Codice delle obbligazioni CO La formazione professionale è connessa al lavoro: gli apprendisti (chiamati così nel CO) e i datori di lavoro stipulano, infatti, un particolare contratto di lavoro. L’apprendista è quindi un lavoratore ed è pertanto vincolato alle disposizioni legali in vigore per il contratto di lavoro, fatte salve alcune disposizioni. Ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione federale, la legislazione sul diritto civile è di competenza della Confederazione. Il titolo decimo del CO è dedicato al contratto di lavoro (artt. 319-343 CO, Del contratto individuale di lavoro). Il contratto di tirocinio è un contratto individuale di lavoro ed è pertanto disciplinato nel CO tra i contratti individuali speciali di lavoro (artt. 344-346a CO).
Legge sul lavoro Per le persone in formazione valgono le disposizioni di diritto pubblico in vigore per i lavoratori: ad esempio, possono far valere il diritto di ottenere speciali disposizioni di protezione per giovani. La «Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio» (LL) disciplina quasi la totalità dei rami d’attività e delle aziende private o pubbliche. Le Ordinanze sulla legge sul lavoro sono cinque:
- OLL1 con disposizioni generali
- OLL 2 con disposizioni particolari per determinate categorie
di aziende e lavoratori - OLL 3 con disposizioni sull’igiene e sulla prevenzione degli infortuni
- OLL 4 con disposizioni su aziende industriali, approvazione dei
piani e permesso d’esercizio - OLL 5 con disposizioni sulla protezione dei giovani lavoratori
Disposizioni legali speciali L’agricoltura (comprese le professioni agricole specializzate), come tutte le professioni del settore agricolo, non è soggetta alla Legge sul lavoro. Unica eccezione sono le disposizioni sull’età minima, che fanno parte dell’ordinanza sulla protezione dei giovani.
I rapporti di lavoro nel settore agricolo sono disciplinati nei contratti normali di lavoro cantonali (CNL).
Disposizioni legali speciali esistono anche per diverse professioni mediche in cui il tema specifico dei raggi X fa parte della formazione di base nonché per altre professioni in cui sono manipolate sostanze pericolose.
Fonte: Manuale per la formazione di base in azienda, CSFO 2013
Panorama delle basi legali
Formazione professionale
- Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002,
RS 412.10 -
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003,
RS 412.101 - “Programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione
professionale” della Confederazione (SEFRI, 1.02.2011)
Piano di formazione per formatori in azienda del CSFP (11.05.2007) - Ordinanza sull’Istituto universitario federale per la formazione professionale
(Ordinanza IUFFP) del 14.09. 2005, RS 412.106.1 - Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) del 24 giugno 2009
- Ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, RS 412.101.61
- Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)
del 6 ottobre 1995, RS 414.71
Personalità dei giovani
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), RS 210
- Ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d’adozione,
RS 211.221.36 - Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo
di affiliazione e di adozione, RS 211.222.338
Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO) del 30 marzo 1911, RS 220
- Ordinanza del 16 gennaio 1985 concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti, RS 221.215.324.1
- Decreto del Consiglio federale del 5 maggio 1971 che stabilisce un contratto normale di lavoro per i medici assistenti. RS SR 221.215.328.1
- Decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1971 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario, RS 221.215.328.4
- Decreto del Consiglio federale del 22 aprile 1966 che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale esposto nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti, RS 221.215.328.6
- Ordinanza dell’11 gennaio 1984 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell’economia lattiera, RS 221. 215.329.2
- Ordinanza del 3 dicembre 1979 concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati, RS 221.215.329.3
- Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul CNL per il personale domestico, RS 221.215.329.4
Contratto collettivo di lavoro
- CO – Contratto collettivo di lavoro (CCL) quale contratto individuale
di lavoro, RS 220 - Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, RS 221.215.311
Protezione dei lavoratori
- Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio (Legge sul lavoro, LL), RS 822.11
(OLL 1), RS 822.11
Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112
Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro
(Igiene, OLL3), RS 822.113
Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15
Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0
Assicurazioni sociali
- Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20
- Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), RS 832.202
- Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), RS 832.10
- Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal), RS 832.102
- Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10
- Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), RS 834.1
Legge d’applicazione
- Leggi cantonali e ordinanze d’esecuzione / decreti sulla legislazione federale
- Tutti i testi delle leggi e delle ordinanze possono essere scaricati
dal sito dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica:
www.pubblicazionifederali.admin.ch. A volte, è possibile
trovare edizioni private dei testi di legge, in parte anche commentate.