1.5.3 La collaborazione tra le oml e lo Stato





L'espressione collettiva «organizzazioni del mondo del lavoro» designa i partner sociali, le associazioni professionali, le altre organizzazioni competenti e gli operatori della formazione professionale.

Associazioni professionaliLe associazioni professionali, anche chiamate associazioni di categoria, sono organizzazioni private che riuniscono i datori di lavoro e a volte i lavoratori. Le associazioni professionali definiscono i contenuti del piano di formazione, organizzano la formazione professionale di base, offrono i corsi interaziendali e preparano offerte di formazione professionale di base, superiore e continua. La formazione professionale di base e continua rappresenta la grande parte del loro lavoro, infatti, alcune sono state create proprio a tale scopo. Le associazioni professionali collaborano per creare le condizioni e le basi legali, rivedono le ordinanze sulla formazione professionale, insieme alla SEFRI e ai Cantoni, elaborano i piani di formazione, i programmi di formazione per le aziende formatrici e i corsi interaziendali.

Partner sociali, altre organizzazioni e operatori della formazione professionale Partner sociali, altre organizzazioni e operatori della formazione professionale partecipano, collaborando con le associazioni professionali, allo svolgimento e allo sviluppo della formazione professionale.

Funzione Una particolarità svizzera, fissata nella Costituzione federale per le organizzazioni esecutive nell’ambito del diritto pubblico, è la partecipazione delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) in ambito decisionale, alle quali sono trasferiti numerosi incarichi esecutivi. Praticamente tutte le misure dello Stato (Confederazione e Cantoni) sono adottate in collaborazione con le associazioni professionali (oml), che influiscono direttamente sull’elaborazione strategica, concettuale e contenutistica della formazione professionale.

Ordinanze sulla formazione professionale di base Le ordinanze sulla formazione professionale di base (che hanno sostituito i regolamenti sulla formazione e sugli esami) si limitano ai contenuti giuridici più importanti relativi alle professioni come, ad esempio: oggetto, durata, obiettivi e requisiti della pratica professionale, della formazione scolastica e delle procedure di qualificazione. Le ordinanze sulla formazione professionale vengono elaborate dalla Confederazione e dai Cantoni in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. I contenuti sono di competenza delle organizzazioni del mondo del lavoro. La SEFRI valuta la correttezza della prima stesura, organizza la procedura di consultazione presso i partner interessati, emana l'ordinanza e la mette in vigore.

Piano di formazione Il piano di formazione costituisce una parte dell’ordinanza sulla formazione professionale di base. Il piano di formazione è il progetto pedagogico della formazione di base. Fino alla fine del 2012 il piano di formazione era composto dai seguenti ambiti: le competenze operative, la distribuzione delle lezioni, i corsi interaziendali, la procedura di qualificazione e gli allegati; nei piani di formazione elaborati dopo il 2013 si trovano solamente le competenze operative e la loro concretizzazione; tutti gli alti ambiti sono stabiliti dall’ordinanza sulla formazione professionale come elementi di base giuridica.

Corsi interaziendali Nella formazione professionale le associazioni professionali in collaborazione con i Cantoni, sono responsabili dei corsi interaziendali, tramite i quali sono trasmesse le capacità pratiche fondamentali. Le associazioni professionali elaborano le prescrizioni esecutive necessarie, approvate in seguito dalle autorità federali competenti per l’entrata in vigore degli atti normativi.

Scuole professionali Ai sensi della legge federale, i Cantoni devono garantire l’insegnamento nelle scuole professionali del loro territorio e a tale scopo possono affidare l’incarico a Comuni, associazioni professionali o aziende. Negli ultimi anni, molte scuole professionali aziendali o comunali sono state integrate nelle strutture pubbliche. L’esempio più importante di organizzazione privata è costituito dalle scuole professionali commerciali in parte gestite dalla Società svizzera degli impiegati del commercio.

Procedure di qualificazione La Confederazione e i Cantoni possono incaricare le associazioni professionali della realizzazione degli esami finali, come è il caso della Società svizzera degli impiegati del commercio. Organizzare l’esame finale richiede la presenza di numerosi esperti in campo economico, che possiedano al contempo una solida competenza specifica sempre al passo con le evoluzioni in materia, che siano in grado di giudicare le prestazioni e che abbiano il tempo necessario richiesto da questo tipo di esami.

Esami di professione ed esami professionali superiori In quest’ambito sono le associazioni professionali stesse a gestire e realizzare secondo i propri regolamenti gli esami riconosciuti dalla Confederazione. Attestato federale (ad es. capi muratori), esame professionale superiore con diploma federale (ad es. falegname), scuole specializzate superiori con diploma finale. L’organizzazione dell’esame e l’approvazione dei regolamenti sono di competenza della Confederazione.

Formazione professionale continua Diverse istituzioni (scuole private e pubbliche, aziende, associazioni) offrono dei corsi di formazione continua. La Confederazione e i Cantoni possono sostenere, mediante sovvenzioni e altri mezzi, le organizzazioni che offrono dei programmi di formazione professionale continua. La formazione professionale continua permette alle persone qualificate di adattare e ampliare il loro bagaglio professionale all’evoluzione tecnica, economica e sociale e di migliorare la propria cultura generale.

Fonte: Manuale per la formazione di base in azienda, CSFO 2013









 

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