Come lo richiede la Costituzione federale, l’art. 66 LFPr statuisce che i Cantoni sono in parte responsabili dell’esecuzione della legge. I Cantoni hanno la responsabilità di tutti gli incarichi statali che, secondo la LFPr, non rientrano nelle competenze della Confederazione, in particolare per quanto concerne l’esecuzione della legislazione federale.
Diverse basi legali La formazione professionale non si basa su una sola legge, ma su tre fonti principali di diritto:
- Codice delle obbligazioni CO (diritto civile o privato): contratto di tirocinio
- Legge sul lavoro LL (diritto pubblico): protezione del lavoratore
- Legge sulla formazione professionale LFPr (diritto pubblico): ordinamento della formazione professionale
Competenze In materia di legislazione sulla formazione professionale, i Cantoni si assumono la parte principale dei compiti esecutivi. Nell’elenco dei compiti, la vigilanza dei rapporti di formazione occupa la posizione principale e comprende il conferimento o la revoca delle autorizzazioni e l’approvazione di ogni singolo contratto di tirocinio. Tra i compiti dei Cantoni rientra anche l’organizzazione delle procedure di qualificazione, la formazione scolastica e l’orientamento professionale, universitario e di carriera. Essi delegano singoli compiti esecutivi ai Comuni o ad altri enti. Talvolta i responsabili delle scuole professionali quindi sono Comuni o enti privati.
Esecuzione nei Cantoni Dato che i Cantoni sono stati autonomi, sono necessarie delle basi legali per l’adempimento degli incarichi anche a livello cantonale. Le leggi e le ordinanze per l’applicazione delle prescrizioni delle leggi federali nei Cantoni sono chiamate leggi di applicazione. Ogni Cantone ha la propria legge di applicazione (o ordinanza) in merito alla Legge federale sulla formazione professionale. Si vuole in questo modo che in Svizzera i principi uniformi, a livello di applicazione, siano adattati alle condizioni locali. A tal riguardo, è importante tener presente che la legge cantonale è sempre subordinata a quella federale. I livelli sono tre:
- legge cantonale alla formazione professionale
- ordinanze cantonali d’esecuzione e decreti
- regolamenti cantonali per scuole, professioni, procedure di qualificazione ecc.
Codice delle obbligazioni e Legge sul lavoro In materia di diritto civile (contratto individuale di lavoro, contratto di tirocinio), i Cantoni affidano l’applicazione del diritto vincolato da accordi alle autorità giudiziarie. Per la protezione dei lavoratori secondo il diritto pubblico, ogni Cantone deve prevedere organi di controllo e spetta al giudice penale cantonale punire le violazioni delle prescrizioni sulla protezione del lavoro.
Varietà e unità La libertà d’azione dei diversi Cantoni in materia di esecuzione delle prescrizioni federali dipende dalla legge in questione e spesso cambia persino all’interno della medesima legge. La Confederazione, ad esempio, dà poche direttive sull’organizzazione e il finanziamento delle procedure di qualificazione e quindi l’organizzazione degli esami cambia da Cantone a Cantone. Gli esami stessi si equivalgono invece in tutti i Cantoni, conformemente al programma dettagliato sul contenuto e sulla durata, punti stabiliti nelle ordinanze sulla formazione professionale di base. La collaborazione a tutti i livelli tra Confederazione e Cantoni, ma anche con le istituzioni private, è quindi molto importante, poiché nella formazione professionale non sono coinvolti solo organi statali ma anche aziende formatrici, associazioni professionali e di categoria, organizzazioni del mondo del lavoro, scuole e talvolta enti privati.
Per evitare che ogni Cantone decida le proprie basi legali, l’Assemblea generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato le direttive sulla legislazione cantonale, che rappresentano una base comune per la coordinazione intercantonale in materia di esecuzione della Legge sulla formazione professionale. I Cantoni, nei casi in cui una collaborazione intercantonale si riveli necessaria, come ad esempio per quanto riguarda il finanziamento della formazione di base, possono determinare accordi intercantonali.
Finanziamento La legislazione cantonale regola i flussi finanziari tra le diverse parti (oml, aziende, persone in formazione e operatori, come ad esempio le scuole professionali o i centri per i corsi interaziendali).
Insegnamento cantonale In via eccezionale, qualora non esista una regolamentazione nazionale, uno o più Cantoni possono rilasciare titoli cantonali. Questo avviene spesso per le nuove professioni che si sviluppano a livello regionale. Un tipico esempio è la professione di Betriebspraktiker/in (operatore di infrastrutture) che, dopo essere nata a livello regionale negli anni novanta, si è diffusa ed è stata sempre più riconosciuta fino ad essere disciplinata a livello nazionale all’inizio degli anni duemila.
Panorama delle basi legali
Formazione professionale
- Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002,
RS 412.10 - Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003,
RS 412.101 - “Programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale” della Confederazione (UFFT, 10.03.2011)
- Piano di formazione per formatori in azienda del CSFP (11.05.2007)
- Ordinanza sull’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) del 14 settembre 2005, (Stato 1° gennaio 2010),
RS 412.106.1 - Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) del 24 giugno 2009,
RS 412.103.1 - Ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, RS 412.101.61
Allegato 1 – Scuole specializzate superiori di tecnica
Allegato 2 – Scuole specializzate superiori di ristorazione e industria alberghiera, turismo ed economia domestica
Allegato 3 – Scuole specializzate superiori di economia
Allegato 4 – Scuole specializzate superiori di agricoltura ed economia forestale
Allegato 5 – Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie
Allegato 6 – Scuole specializzate superiori di lavoro sociale e formazione degli adulti
Allegato 7 – Scuole specializzate superiori di arti, arti applicate e design
Allegato 8 – Scuole specializzate superiori di traffico e trasporti - Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) del 6 ottobre 1995, RS 414.71
Personalità dei giovani
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), RS 210
- Ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d’adozione,
RS 211.221.36 - Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, RS 211.222.338
Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO) del 30 marzo 1911, RS 220
- Ordinanza del 16 gennaio 1985 concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti, RS 221.215.324.1
- Decreto del Consiglio federale del 5 maggio 1971 che stabilisce un contratto normale di lavoro per i medici assistenti. RS SR 221.215.328.1
- Decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1971 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario, RS 221.215.328.4
- Decreto del Consiglio federale del 22 aprile 1966 che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale esposto nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti,
RS 221.215.328.6 - Ordinanza dell’11 gennaio 1984 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell’economia lattiera, RS 221. 215.329.2
- Ordinanza del 3 dicembre 1979 concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati, RS 221.215.329.3
Contratto collettivo di lavoro
- CO – Contratto collettivo di lavoro (CCL) quale contratto individuale
di lavoro, RS 220 - Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, RS 221.215.311
Protezione dei lavoratori
- Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL), RS 822.11
- Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro
(OLL 1), RS 822.11 - Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112 - Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3), RS 822.113
- Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio),
RS 822.114 - Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15
Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0
Assicurazioni sociali
- Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20
- Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), RS 832.202
- Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal),
RS 832.10 - Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10
- Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), RS 834.1
Legge d’applicazione
- Leggi cantonali e ordinanze d’esecuzione / decreti sulla legislazione federale
- Tutti i testi delle leggi e delle ordinanze possono essere scaricati
dal sito dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica:
www.pubblicazionifederali.admin.ch. A volte, è possibile
trovare edizioni private dei testi di legge, in parte anche commentate.