1.6.1 La legislazione cantonale


Come lo richiede la Costituzione federale, l’art. 66 LFPr statuisce che i Cantoni sono in parte responsabili dell’esecuzione della legge. I Cantoni hanno la responsabilità di tutti gli incarichi statali che, secondo la LFPr, non rientrano nelle competenze della Confederazione, in particolare per quanto concerne l’esecuzione della legislazione federale.

Diverse basi legali La formazione professionale non si basa su una sola legge, ma su tre fonti principali di diritto:

Competenze In materia di legislazione sulla formazione professionale, i Cantoni si assumono la parte principale dei compiti esecutivi. Nell’elenco dei compiti, la vigilanza dei rapporti di formazione occupa la posizione principale e comprende il conferimento o la revoca delle autorizzazioni e l’approvazione di ogni singolo contratto di tirocinio. Tra i compiti dei Cantoni rientra anche l’organizzazione delle procedure di qualificazione, la formazione scolastica e l’orientamento professionale, universitario e di carriera. Essi delegano singoli compiti esecutivi ai Comuni o ad altri enti. Talvolta i responsabili delle scuole professionali quindi sono Comuni o enti privati.

Esecuzione nei Cantoni Dato che i Cantoni sono stati autonomi, sono necessarie delle basi legali per l’adempimento degli incarichi anche a livello cantonale. Le leggi e le ordinanze per l’applicazione delle prescrizioni delle leggi federali nei Cantoni sono chiamate leggi di applicazione. Ogni Cantone ha la propria legge di applicazione (o ordinanza) in merito alla Legge federale sulla formazione professionale. Si vuole in questo modo che in Svizzera i principi uniformi, a livello di applicazione, siano adattati alle condizioni locali. A tal riguardo, è importante tener presente che la legge cantonale è sempre subordinata a quella federale. I livelli sono tre:

Codice delle obbligazioni e Legge sul lavoro In materia di diritto civile (contratto individuale di lavoro, contratto di tirocinio), i Cantoni affidano l’applicazione del diritto vincolato da accordi alle autorità giudiziarie. Per la protezione dei lavoratori secondo il diritto pubblico, ogni Cantone deve prevedere organi di controllo e spetta al giudice penale cantonale punire le violazioni delle prescrizioni sulla protezione del lavoro.

Varietà e unità La libertà d’azione dei diversi Cantoni in materia di esecuzione delle prescrizioni federali dipende dalla legge in questione e spesso cambia persino all’interno della medesima legge. La Confederazione, ad esempio, dà poche direttive sull’organizzazione e il finanziamento delle procedure di qualificazione e quindi l’organizzazione degli esami cambia da Cantone a Cantone. Gli esami stessi si equivalgono invece in tutti i Cantoni, conformemente al programma dettagliato sul contenuto e sulla durata, punti stabiliti nelle ordinanze sulla formazione professionale di base. La collaborazione a tutti i livelli tra Confederazione e Cantoni, ma anche con le istituzioni private, è quindi molto importante, poiché nella formazione professionale non sono coinvolti solo organi statali ma anche aziende formatrici, associazioni professionali e di categoria, organizzazioni del mondo del lavoro, scuole e talvolta enti privati.

Per evitare che ogni Cantone decida le proprie basi legali, l’Assemblea generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato le direttive sulla legislazione cantonale, che rappresentano una base comune per la coordinazione intercantonale in materia di esecuzione della Legge sulla formazione professionale. I Cantoni, nei casi in cui una collaborazione intercantonale si riveli necessaria, come ad esempio per quanto riguarda il finanziamento della formazione di base, possono determinare accordi intercantonali.

Finanziamento La legislazione cantonale regola i flussi finanziari tra le diverse parti (oml, aziende, persone in formazione e operatori, come ad esempio le scuole professionali o i centri per i corsi interaziendali).

Insegnamento cantonale In via eccezionale, qualora non esista una regolamentazione nazionale, uno o più Cantoni possono rilasciare titoli cantonali. Questo avviene spesso per le nuove professioni che si sviluppano a livello regionale. Un tipico esempio è la professione di Betriebspraktiker/in (operatore di infrastrutture) che, dopo essere nata a livello regionale negli anni novanta, si è diffusa ed è stata sempre più riconosciuta fino ad essere disciplinata a livello nazionale all’inizio degli anni duemila.

Panorama delle basi legali

Formazione professionale

Personalità dei giovani

Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio

Contratto collettivo di lavoro

Protezione dei lavoratori

Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0

Assicurazioni sociali

Legge d’applicazione









 

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