1.7.3 I fondi per la formazione professionale


Le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni possono creare fondi per la promozione della formazione professionale. Ai sensi della Legge sulla formazione professionale (LFPr), i fondi per la formazione professionale sono organizzati per settore, ognuno dei quali impiega i contributi riscossi a favore della promozione della formazione professionale (sviluppo di offerte di formazione, organizzazione di corsi e procedure di qualificazione, pubblicità in favore di professioni ecc.).

Con la dichiarazione dell'obbligatorietà generale dei fondi per la formazione professionale, sono tenute a partecipare al fondo di solidarietà anche le aziende che in precedenza non partecipavano ai costi della formazione professionale e che non formano persone in azienda. In questo modo anche le aziende che non sono membri di un'associazione professionale possono essere obbligate a versare contributi di solidarietà adeguati.

L’art. 60 della LFPr prevede che, su richiesta dell’organizzazione competente, il Consiglio federale può dichiarare obbligatoria la partecipazione a un fondo a favore della formazione professionale per le tutte le aziende del ramo e obbligare queste ultime a versare contributi di formazione.

Carattere obbligatorio generale di un fondo per la formazione professionale Le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale sono stabilite all'art. 60 cpv. 4 LFPr, esso prevede che:

Ulteriori tipi di fondi per la formazione professionale Oltre ai fondi per la formazione professionale relativi a un ramo di cui all’articolo 60 LFPr, esistono altri tipi di fondi per la formazione professionale.

Fondi per la formazione professionale senza conferimento di carattere obbligatorio generale I contributi sono facoltativi e si basano su disposizioni di diritto privato.

Fondi cantonali per la formazione professionaleDal 1° gennaio 2010 in Ticino è in funzione un fondo cantonale che copre i vari settori della formazione professionale e ha lo scopo di finanziare le spese della formazione professionale che non sono interamente coperte dalla Confederazione e dal Cantone. I fondi cantonali esistono in vari Cantoni e sono disciplinati dal diritto cantonale. Laddove esistono fondi cantonali interdisciplinari, le organizzazioni del mondo del lavoro interessate possono convenire con il Cantone in questione una certa partecipazione ai contributi riscossi a livello cantonale oppure adeguare le proprie prestazioni.

Contributi per la formazione professionale nell’ambito di contratti collettivi di lavoro (CCL) Talvolta è possibile riscuotere contributi per la formazione professionale nell’ambito del CCL. È opportuno disciplinare i contributi in base al rispettivo CCL.

Delimitazione delle prestazioni Se in un’azienda si esercitano professioni di rami diversi, i fondi dei singoli rami potranno richiedere dei contributi. Se un'azienda promuove la formazione professionale a livello finanziario pagando ad esempio i contributi al fondo cantonale o dimostra di partecipare sufficientemente alla formazione professionale o alla formazione continua, non potrà essere obbligata a versare ulteriori contributi a un fondo dichiarato di obbligatorietà generale. Sostanzialmente vige il principio che i contributi identici vanno versati una volta sola, questo vale anche per la delimitazione dei contributi nel quadro dei CCL.








 

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