1.7.4. I costi della formazione professionale di base


I costi della formazione professionale di base sono a carico dei partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni, oml e aziende formatrici).

Costi dell’ente pubblico

Confederazione La Confederazione si fa carico del 25% dei costi della formazione professionale dell’ente pubblico. Questo obiettivo è stato raggiunto per la prima volta nel 2012. La maggior parte dei contributi federali è utilizzata per eseguire i compiti ai sensi dell’art. 53 cpv.2 della LFPr.

Nel 2008 sono cambiate le modalità di finanziamento. Ora i compiti stabiliti per legge non vengono più finanziati in base al dispendio, ma i Cantoni ottengono dei contributi forfettari. L’ammontare dei contributi viene calcolato in base al numero di persone in formazione professionale di base presenti nel Cantone. I Cantoni utilizzano il contributo federale per far fronte ai compiti menzionati all’articolo 53 cpv. 2 della LFPr. I Cantoni inoltrano i contributi nella misura in cui i compiti vengono eseguiti da terzi.

L’ammonto restante del contributo, la Confederazione lo concede a:

Quota cantonale 1 La quota cantonale 1 comprende la partecipazione dei Cantoni (e dei Comuni) ai costi stabiliti negli accordi intercantonali.

Per la formazione professionale di base è in vigore l’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr). L’accordo vale per il settore della formazione professionale di base ai sensi degli artt. 12-25 LFPr e riguarda la preparazione alla formazione professionale di base, l’insegnamento alle scuole professionali e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla Legge federale sulla formazione professionale.

Quota cantonale 2 La quota cantonale 2 comprende la partecipazione dei Cantoni (e dei Comuni) ai costi che non sono stabiliti in accordi intercantonali. Tale quota può variare molto in base alla legislazione cantonale: alcuni Cantoni hanno introdotto fondi cantonali per la formazione professionale che coprono determinati costi a favore di più categorie professionali.
Dal 1° gennaio 2010 in Ticino è in funzione un fondo cantonale che copre i vari settori della formazione professionale e ha lo scopo di finanziare le spese della formazione professionale che non sono interamente coperte dalla Confederazione e dal Cantone.

Costi delle parti private

La seguente suddivisione può variare parecchio in base al settore e alla legislazione cantonale:

Organizzazioni del mondo del lavoro (oml), fondi Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare fondi propri a favore della formazione professionale. Le organizzazioni delineano l’obiettivo di promozione del loro fondo, ad esempio a favore della formazione continua specifica al settore professionale. I fondi cantonali per la formazione professionale fanno parte della “quota cantonale 2”.

Molte oml partecipano anche diversamente al finanziamento della formazione professionale, per esempio con quote di partecipazione ai costi di investimento (corsi interaziendali, scuole professionali) o ai costi per il materiale didattico.

Aziende Le aziende partecipano al finanziamento dei costi della formazione in azienda (stipendi, prestazioni sociali, costi di formazione). In base alla legislazione cantonale, in alcuni casi partecipano anche ad altri costi, ad esempio corsi interaziendali o procedure di qualificazione.










 

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