Per l’esecuzione delle procedure di qualificazione durante la formazione professionale di base, gli organi d’esame competenti impiegano i periti d’esame. In linea di principio la funzione di perito d’esame può essere assunta da formatori in azienda o nei corsi interaziendali e da docenti delle materie professionali.
Requisiti I periti d’esame sono persone qualificate nel loro settore (ovvero hanno conseguito almeno l’attestato federale di capacità o un titolo equivalente), selezionate tra i responsabili della formazione professionale nelle aziende e nelle scuole professionali. Essi dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate. I periti d’esame seguono regolarmente dei corsi di formazione continua organizzati dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.
Nomina I periti d’esame sono nominati dall’autorità cantonale che, a nome dell’amministrazione, li incarica di preparare e condurre gli esami o parte di essi. I periti sono quindi rappresentanti ufficiali dell’amministrazione cantonale. Per questo motivo devono essere nominate anche le persone già impiegate nell’ambito della formazione professionale (ad es. docenti delle materie professionali o formatori attivi nei corsi interaziendali).
Autorità di nomina L’autorità di nomina competente varia da Cantone a Cantone. Di regola la nomina avviene su proposta del capo perito della rispettiva professione.
Basi legali I requisiti minimi, gli stessi che valgono per l’insegnamento, sono stabiliti dalla Legge sulla formazione professionale (art. 45 cpv. 2 e art. 47 LFPr), dall’Ordinanza sulla formazione professionale (art. 35 e art. 50 OFPr) e nelle ordinanze sulla formazione professionale di base.
I periti d’esame fanno parte dei responsabili della formazione professionale, vale a dire di quella cerchia di specialisti che, nel corso del periodo formativo, impartiscono una parte di formazione pratica o scolastica.
La LFPr distingue tra:
- formatori in azienda;
- altri formatori, come quelli attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione paragonabili nonché in scuole d’arti e mestieri e istituti di formazione riconosciute;
- docenti di scuola professionale;
- periti d'esame