2.6.5 I periti d'esame


Per l’esecuzione delle procedure di qualificazione durante la formazione professionale di base, gli organi d’esame competenti impiegano i periti d’esame. In linea di principio la funzione di perito d’esame può essere assunta da formatori in azienda o nei corsi interaziendali e da docenti delle materie professionali.

Requisiti I periti d’esame sono persone qualificate nel loro settore (ovvero hanno conseguito almeno l’attestato federale di capacità o un titolo equivalente), selezionate tra i responsabili della formazione professionale nelle aziende e nelle scuole professionali. Essi dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate. I periti d’esame seguono regolarmente dei corsi di formazione continua organizzati dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Nomina I periti d’esame sono nominati dall’autorità cantonale che, a nome dell’amministrazione, li incarica di preparare e condurre gli esami o parte di essi. I periti sono quindi rappresentanti ufficiali dell’amministrazione cantonale. Per questo motivo devono essere nominate anche le persone già impiegate nell’ambito della formazione professionale (ad es. docenti delle materie professionali o formatori attivi nei corsi interaziendali).

Autorità di nomina L’autorità di nomina competente varia da Cantone a Cantone. Di regola la nomina avviene su proposta del capo perito della rispettiva professione.

Basi legali I requisiti minimi, gli stessi che valgono per l’insegnamento, sono stabiliti dalla Legge sulla formazione professionale (art. 45 cpv. 2 e art. 47 LFPr), dall’Ordinanza sulla formazione professionale (art. 35 e art. 50 OFPr) e nelle ordinanze sulla formazione professionale di base.

I periti d’esame fanno parte dei responsabili della formazione professionale, vale a dire di quella cerchia di specialisti che, nel corso del periodo formativo, impartiscono una parte di formazione pratica o scolastica.

La LFPr distingue tra:







 

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