2.7.3 Esame finale senza formazione professionale


L'articolo 34 capoverso 2 della Legge sulla formazione professionale in vigore dal 2004 disciplina lo svolgimento dell'esame senza formazione professionale: «L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. L'Ufficio federale disciplina le condizioni di ammissione.» Ciò significa che all'esame finale sono ammesse anche persone adulte che non hanno imparato il mestiere in modo formale. Esse devono tuttavia attestare almeno cinque anni di pratica professionale. A seconda dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, alcuni di questi anni devono essere comprovati nell'ambito della professione scelta. Sono ammesse agli esami anche persone in formazione presso istituzioni di formazione private riconosciute (art. 32 OFPr). La formazione di recupero è possibile per ogni professione in tutti i Cantoni.

Pratica professionale Come menzionato sopra, il candidato deve poter attestare un periodo di pratica professionale di almeno cinque anni. In casi eccezionali e motivati, il lavoro a tempo parziale viene calcolato con un grado occupazionale più elevato per completare la durata richiesta. Eventuali titoli in altre professioni sono tenuti in considerazione nel calcolo del periodo di pratica professionale. La decisione è di competenza dell'ufficio della formazione professionale.

Conoscenze teoriche Il candidato deve dare prova di aver acquisito le conoscenze stabilite dall'ordinanza sulla formazione professionale di base. Sostanzialmente vi sono tre possibilità per acquisire queste conoscenze:

Le scuole professionali forniscono informazioni sui mezzi didattici consigliati. In allegato al piano di formazione sono menzionati i documenti necessari.
Se le conoscenze di cultura generale sono già state acquisite e verificate nel corso di una formazione professionale di base, il Cantone può dispensare il candidato dalla procedura di qualificazione per quanto riguarda la cultura generale.

Ammissione L'ammissione all'esame finale è di competenza dell'ufficio della formazione professionale del Cantone di domicilio, dove può essere richiesto anche il formulario ufficiale per la domanda d'ammissione. L'autorità approverà o rifiuterà la domanda d'ammissione in base ai documenti ottenuti (curriculum vitae, certificati di lavoro, diplomi, attestati, ecc.).

Esame In linea di principio, ai sensi dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, l'esame finale conseguito senza formazione professionale di base è identico all'esame finale regolare. L’unica eccezione nelle condizioni di superamento riguarda la nota dei luoghi di formazione. Chi ha già superato un esame finale o dispone di un titolo equivalente può essere dispensato da singoli campi di qualificazione. Una volta superato l'esame finale, il candidato ottiene un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato federale di formazione pratica (CFP).

Informazioni Per informazioni e consulenza rivolgersi agli uffici di orientamento o all'ufficio cantonale della formazione professionale.








 

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