Per poter offrire la formazione professionale di base, le aziende devono disporre di un'autorizzazione a formare rilasciata dall'autorità cantonale competente. In questo modo si vuole garantire che le condizioni legate al personale e le condizioni professionali soddisfino i requisiti necessari per impartire la formazione nella pratica professionale.
Il formulario del contratto di tirocinio A differenza del contratto di lavoro, per essere valido, il contratto di tirocinio deve essere necessariamente steso per iscritto. Il Centro svizzero di servizio Formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) pubblica il formulario del contratto di tirocinio unitario a livello nazionale, disponibile in forma elettronica su www.ct.formazioneprof.ch e messo a disposizione anche dagli uffici della formazione professionale. Il formulario vale per tutte le formazioni professionali di base: per il certificato federale di formazione pratica, l'attestato federale di capacità e la maturità professionale. Di norma il contratto di tirocinio viene redatto in tre copie e sottoscritto dalle parti contraenti.
Parti contraenti (1., 2., 3.) Sono considerate parti contraenti l'azienda formatrice, la persona in formazione e, se quest'ultima non è maggiorenne, il rappresentante legale.
Denominazione della professione, durata della formazione e tempo di prova (4.) Nel contratto di tirocinio devono essere inserite la denominazione della professione e la durata della formazione, che devono coincidere con le indicazioni dell’ordinanza sulla formazione professionale corrispondente. Il tempo di prova permette alle parti contraenti di verificare la loro scelta. Il tempo di prova dura da uno a tre mesi e può essere prolungato a un massimo di sei mesi.
Dati sull'azienda formatrice
I formatori responsabili (5.) I formatori responsabili devono figurare nel contratto di tirocinio, come pure il numero di professionisti attività in azienda, determinante per stabilire il numero massimo di persone in formazione. Se l'indirizzo del luogo di formazione non coincide con quello dell'azienda formatrice, occorre menzionarlo nel contratto.
Formazione scolastica (insegnamento alla scuola professionale) e corsi interaziendali (6.) Nel contratto di tirocinio viene menzionato se la persona in formazione segue i corsi di maturità professionale e chi si fa carico delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e del materiale d’insegnamento dovute alla frequenza della formazione scolastica.
Retribuzione (7.) L’ammontare del salario delle persone in formazione non è disciplinato dalla legge, ma fissato dalle parti contraenti. In genere, le aziende formatrici si regolano secondo le raccomandazioni delle organizzazioni del mondo del lavoro. Per vitto e alloggio nell’azienda formatrice, una parte della retribuzione è considerata salario in natura.
Orario di lavoro (8.) In linea di principio, gli orari di lavoro della persona in formazione sono uguali a quelli degli altri dipendenti impiegati nell’azienda. Per giovani lavoratori minori ai diciotto anni valgono prescrizioni speciali supplementari:
- la durata quotidiana di lavoro non deve superare le nove ore;
- la durata di lavoro, incluse tutte le pause, deve restare entro le dodici ore;
- I giovani non devono lavorare di notte e nei giorni festivi.
- eccezioni per alcune professioni ad esempio per il settore alberghiero e della ristorazione sono regolate dall’Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.
Vacanze (9.) I giovani minori ai vent’anni hanno diritto a cinque settimane di vacanze, di cui due consecutive almeno una volta l’anno. Per attività giovanili in funzioni direttive, assistenziali o consultive può essere presa una settimana supplementare all’anno (congedo giovanile pagato o non pagato).
Forniture necessarie per la professione (10.) Il contratto di tirocinio può contenere disposizioni circa altre prestazioni delle parti contraenti come l’acquisto di utensili e indumenti di lavoro.
Assicurazioni (11.) L’azienda formatrice assicura la persona in formazione e assume i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali. L’assunzione dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali viene determinata individualmente nel contratto di tirocinio. A partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni, le persone in formazione pagano i contributi.
Se è stata concordata un'assicurazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia, occorre menzionarlo nel contratto di tirocinio. L'azienda formatrice deve assumere almeno il 50% dei premi.
Allegati al contratto di tirocinio e altri accordi particolari (12.) Non vi sono allegati ufficiali al contratto di tirocinio. Accordi settoriali o aziendali possono essere regolamentati individualmente in un allegato separato.
Modifiche della durata della formazione o scioglimento del contratto di tirocinio (13.) Il rapporto di tirocinio si conclude al termine della formazione professionale di base conformemente alle disposizioni di legge. Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere sciolto unilateralmente in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni. Dopo la scadenza del tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere sciolto di comune accordo oppure unilateralmente per cause gravi. L’azienda formatrice informa l'ufficio della formazione professionale e la scuola professionale.
Firme (14.) Il contratto di tirocinio deve essere firmato da tutte le parti contraenti: dall’azienda formatrice, dalla persona in formazione e se questa non è maggiorenne dalla rappresentanza legale.
Approvazione (15.) L’azienda formatrice è tenuta a sottoporre il contratto di tirocinio all’autorità cantonale competente per l’approvazione prima dell’inizio della formazione. L’autorità cantonale controlla i contenuti del contratto e le condizioni per la formazione e inoltra una copia a ciascuna parte contraente.
Certificato di lavoro relativo alla formazione Ai sensi dell'articolo 346a CO, al termine della formazione professionale di base l'azienda formatrice è tenuta a rilasciare alla persona in formazione un certificato di lavoro relativo alla formazione. Questo documento deve indicare almeno i dati principali concernenti la professione appresa e la durata della formazione professionale di base.
Fonte: Manuale per la formazione di base in azienda, CSFO 2013
Panorama delle basi legali
Formazione professionale
- Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002,
RS 412.10 - Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003,
RS 412.101 - Programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale” della Confederazione (UFFT, 10.03.2011)
Piano di formazione per formatori in azienda del CSFP (11.05.2007) - Ordinanza sull’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) del 14 settembre 2005, RS 412.106.1
- Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr) del 24 giugno 2009,
RS 412.103.1 - Ordinanza del DEFR del 21 aprile 2011 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base, RS 822.115.4
- Ordinanza del DEFR dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, RS 412.101.61
Allegato 1 – Scuole specializzate superiori di tecnica
Allegato 2 – Scuole specializzate superiori di ristorazione e
industria alberghiera, turismo ed economia domestica
Allegato 3 – Scuole specializzate superiori di economia
Allegato 4 – Scuole specializzate superiori di agricoltura ed
economia forestale
Allegato 5 – Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie
Allegato 6 – Scuole specializzate superiori di lavoro sociale
e formazione degli adulti
Allegato 7 – Scuole specializzate superiori di arti, arti applicate e design
Allegato 8 – Scuole specializzate superiori di traffico e trasporti - Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) del 6 ottobre 1995, RS 414.71
Personalità dei giovani
- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), RS 210
- Ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d’adozione,
RS 211.221.36 - Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, RS 211.222.338
Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio
- Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO) del 30 marzo 1911, RS 220
- Ordinanza del 16 gennaio 1985 concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti, RS 221.215.324.1
- Decreto del Consiglio federale del 5 maggio 1971 che stabilisce un contratto normale di lavoro per i medici assistenti. RS SR 221.215.328.1
- Decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1971 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario, RS 221.215.328.4
- Decreto del Consiglio federale del 22 aprile 1966 che stabilisce un contratto normale di lavoro concernente le prestazioni assicurative per il personale esposto nell’esercizio della professione a radiazioni ionizzanti, RS 221.215.328.6
- Ordinanza dell’11 gennaio 1984 concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell’economia lattiera, RS 221. 215.329.2
- Ordinanza del 3 dicembre 1979 concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati, RS 221.215.329.3
Contratto collettivo di lavoro
- CO – Contratto collettivo di lavoro (CCL) quale contratto individuale di lavoro,
RS 220 - Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, RS 221.215.311
Protezione dei lavoratori
- Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL), RS 822.11
RS 822.11
Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112
Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3), RS 822.113
Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio),RS 822.114
Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15
Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0
Assicurazioni sociali
- Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20
- Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), RS 832.202
- Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), RS 832.10
- Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10
- Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), RS 834.1
Legge d’applicazione
- Leggi cantonali e ordinanze d’esecuzione / decreti sulla legislazione federale
Fonte: “Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale”