3.2.1 Il contratto di tirocinio


Per poter offrire la formazione professionale di base, le aziende devono disporre di un'autorizzazione a formare rilasciata dall'autorità cantonale competente. In questo modo si vuole garantire che le condizioni legate al personale e le condizioni professionali soddisfino i requisiti necessari per impartire la formazione nella pratica professionale.

Il formulario del contratto di tirocinio A differenza del contratto di lavoro, per essere valido, il contratto di tirocinio deve essere necessariamente steso per iscritto. Il Centro svizzero di servizio Formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) pubblica il formulario del contratto di tirocinio unitario a livello nazionale, disponibile in forma elettronica su www.ct.formazioneprof.ch e messo a disposizione anche dagli uffici della formazione professionale. Il formulario vale per tutte le formazioni professionali di base: per il certificato federale di formazione pratica, l'attestato federale di capacità e la maturità professionale. Di norma il contratto di tirocinio viene redatto in tre copie e sottoscritto dalle parti contraenti.

Parti contraenti (1., 2., 3.) Sono considerate parti contraenti l'azienda formatrice, la persona in formazione e, se quest'ultima non è maggiorenne, il rappresentante legale.

Denominazione della professione, durata della formazione e tempo di prova (4.) Nel contratto di tirocinio devono essere inserite la denominazione della professione e la durata della formazione, che devono coincidere con le indicazioni dell’ordinanza sulla formazione professionale corrispondente. Il tempo di prova permette alle parti contraenti di verificare la loro scelta. Il tempo di prova dura da uno a tre mesi e può essere prolungato a un massimo di sei mesi.

Dati sull'azienda formatrice
I formatori responsabili (5.) I formatori responsabili devono figurare nel contratto di tirocinio, come pure il numero di professionisti attività in azienda, determinante per stabilire il numero massimo di persone in formazione. Se l'indirizzo del luogo di formazione non coincide con quello dell'azienda formatrice, occorre menzionarlo nel contratto.

Formazione scolastica (insegnamento alla scuola professionale) e corsi interaziendali (6.) Nel contratto di tirocinio viene menzionato se la persona in formazione segue i corsi di maturità professionale e chi si fa carico delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e del materiale d’insegnamento dovute alla frequenza della formazione scolastica.

Retribuzione (7.) L’ammontare del salario delle persone in formazione non è disciplinato dalla legge, ma fissato dalle parti contraenti. In genere, le aziende formatrici si regolano secondo le raccomandazioni delle organizzazioni del mondo del lavoro. Per vitto e alloggio nell’azienda formatrice, una parte della retribuzione è considerata salario in natura.

Orario di lavoro (8.) In linea di principio, gli orari di lavoro della persona in formazione sono uguali a quelli degli altri dipendenti impiegati nell’azienda. Per giovani lavoratori minori ai diciotto anni valgono prescrizioni speciali supplementari:

Vacanze (9.) I giovani minori ai vent’anni hanno diritto a cinque settimane di vacanze, di cui due consecutive almeno una volta l’anno. Per attività giovanili in funzioni direttive, assistenziali o consultive può essere presa una settimana supplementare all’anno (congedo giovanile pagato o non pagato).

Forniture necessarie per la professione (10.) Il contratto di tirocinio può contenere disposizioni circa altre prestazioni delle parti contraenti come l’acquisto di utensili e indumenti di lavoro.

Assicurazioni (11.) L’azienda formatrice assicura la persona in formazione e assume i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali. L’assunzione dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali viene determinata individualmente nel contratto di tirocinio. A partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni, le persone in formazione pagano i contributi.
Se è stata concordata un'assicurazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia, occorre menzionarlo nel contratto di tirocinio. L'azienda formatrice deve assumere almeno il 50% dei premi.

Allegati al contratto di tirocinio e altri accordi particolari (12.) Non vi sono allegati ufficiali al contratto di tirocinio. Accordi settoriali o aziendali possono essere regolamentati individualmente in un allegato separato.

Modifiche della durata della formazione o scioglimento del contratto di tirocinio (13.) Il rapporto di tirocinio si conclude al termine della formazione professionale di base conformemente alle disposizioni di legge. Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere sciolto unilateralmente in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni. Dopo la scadenza del tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere sciolto di comune accordo oppure unilateralmente per cause gravi. L’azienda formatrice informa l'ufficio della formazione professionale e la scuola professionale.

Firme (14.) Il contratto di tirocinio deve essere firmato da tutte le parti contraenti: dall’azienda formatrice, dalla persona in formazione e se questa non è maggiorenne dalla rappresentanza legale.

Approvazione (15.) L’azienda formatrice è tenuta a sottoporre il contratto di tirocinio all’autorità cantonale competente per l’approvazione prima dell’inizio della formazione. L’autorità cantonale controlla i contenuti del contratto e le condizioni per la formazione e inoltra una copia a ciascuna parte contraente.

Certificato di lavoro relativo alla formazione Ai sensi dell'articolo 346a CO, al termine della formazione professionale di base l'azienda formatrice è tenuta a rilasciare alla persona in formazione un certificato di lavoro relativo alla formazione. Questo documento deve indicare almeno i dati principali concernenti la professione appresa e la durata della formazione professionale di base.

Fonte: Manuale per la formazione di base in azienda, CSFO 2013

Panorama delle basi legali

Formazione professionale

Personalità dei giovani

Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio

Contratto collettivo di lavoro

Protezione dei lavoratori

Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1),
RS 822.11
Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112
Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3), RS 822.113
Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio),RS 822.114
Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15

Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0

Assicurazioni sociali

Legge d’applicazione

Fonte: “Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale”







 

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