3.2.3 Modifica del contratto di tirocinio

Il contratto di tirocinio è un contratto individuale di lavoro con alcune particolarità. Nel CO, esso è regolamentato sotto “Contratti individuali speciali di lavoro”. Nel caso in cui non vi fosse alcuna menzione, le prescrizioni del contratto individuale di lavoro sono applicate anche al contratto di tirocinio. Per quanto concerne il contenuto, la particolarità risiede nel fatto che la contropartita principale della prestazione lavorativa della persona in formazione non è lo stipendio bensì la formazione.

Contratto di lavoro a tempo determinato Il contratto di tirocinio può essere concluso quale contratto a durata determinata solo per un determinato periodo e non può essere disdetto. Termina quindi con lo scadere del termine concordato nel contratto stesso. Per cause gravi, il contratto di tirocinio può essere sciolto come un normale contratto individuale di lavoro (da una delle parti e anche mediante risoluzione immediata). Il CO chiarisce quali sono le cause per una risoluzione immediata del rapporto di tirocinio:

Le basi legali per lo scioglimento di un contratto di tirocinio sono illustrate agli
artt. 337 e 346 CO e all’art.11 OFPr.

Modifica del rapporto di tirocinio Qualora la persona in formazione non sia pronta a seguire una formazione professionale di base triennale o quadriennale con attestato federale di capacità, esiste la possibilità di modificare il rapporto di lavoro e passare a una formazione professionale di base biennale (se esiste nel campo professionale desiderato). In questo caso è importante che tutte le parti coinvolte nella formazione prendano parte al processo decisionale.
Può capitare che la persona in formazione non possa terminare la formazione professionale di base triennale o quadriennale per altri motivi, ad esempio di salute. Anche in questi casi è possibile modificare il rapporto di tirocinio e passare a una formazione professionale di base biennale oppure far sì che la persona in formazione cambi professione.

Dopo attenta riflessione e in accordo tra le parti coinvolte, si può anche giungere alla conclusione di sciogliere il contratto di tirocinio se non è più il caso di continuare la formazione professionale. Di regola, questa constatazione dovrebbe già avvenire durante il periodo di prova che, se del caso, può essere prolungato. L’importante è che con la nuova soluzione vi siano buone prospettive per la persona in formazione di terminare con successo la formazione professionale di base.

A determinate condizioni, le persone in formazione che ottengono dei buoni voti alla scuola professionale possono seguire i corsi di maturità professionale durante la formazione professionale di base triennale o quadriennale.

Panorama delle basi legali

Formazione professionale

Personalità dei giovani

Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio

Contratto collettivo di lavoro

Protezione dei lavoratori

Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1),
RS 822.11
Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112
Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3), RS 822.113
Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio),RS 822.114
Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15

Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0

Assicurazioni sociali

Legge d’applicazione

Fonte: “Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale”







 

anzeigen
drucken
zurückvorwärts
downloads
powerpoint download
bild download - beste qualität
word download