3.2.4 LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI TIROCINIO

Il contratto di tirocinio è stipulato quale contratto a durata determinata per un determinato periodo e non può essere disdetto. Termina quindi con lo scadere del termine concordato nel contratto stesso. Per cause gravi, il contratto di tirocinio può essere sciolto come un normale contratto individuale di lavoro (da una delle parti e anche mediante risoluzione immediata). Il CO chiarisce quali sono le cause per una risoluzione immediata del rapporto di tirocinio:

Le basi legali per lo scioglimento di un contratto di tirocinio sono illustrate agli artt. 337 e 346 CO e all’art.11 OFPr.

Scioglimento del contratto di tirocinio Le parti contraenti possono concordare uno scioglimento anticipato eccezionale nei seguenti casi:

1. il datore di lavoro e la persona in formazione, durante il periodo di prova, hanno entrambe il diritto di porre fine al contratto di tirocinio, purché rispettino un periodo di disdetta di 7 giorni;

2. le due parti contraenti hanno il diritto di porre fine al contratto di tirocinio mediante consenso reciproco durante tutta la durata della formazione professionale di base;

3. sia il datore di lavoro che la persona in formazione hanno il diritto di sciogliere il contratto di tirocinio prima della data prevista e senza l'accordo dell'altra parte contraente, quando i motivi per lo scioglimento, valutati approfonditamente, sono gravi; ad esempio se:

La parte contraente che disdice il contratto senza preavviso, deve indicarne i motivi per iscritto, se l'altra parte contraente lo richiede;

Nei primi tre casi, il formatore deve immediatamente avvertire l'ufficio cantonale della formazione professionale. Quest'ultimo tenterà una conciliazione fra le parti contraenti o cercherà di fare proseguire la formazione presso un'altra azienda oppure indirizzerà nuovamente la persona in formazione al Centro di orientamento professionale, universitario e di carriera.

4. infine l'autorità cantonale, di regola l'ufficio cantonale della formazione professionale, ha la competenza di porre fine al contratto revocando l'autorizzazione a formare o sciogliendo il contratto prima della data prevista. Questo accade quando la formazione professionale pratica è insufficiente oppure se i formatori non soddisfano i requisiti legali o non adempiono i loro obblighi.

Rottura del contratto Lo scioglimento del contratto di tirocinio per altri motivi è visto come rottura del contratto e può essere oggetto di pretesa di risarcimento del danno. In particolare, se la persona in formazione non inizia la sua formazione di base senza un valido motivo oppure se lascia il suo posto di lavoro senza giustificazione, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità che corrisponde a un quarto del salario mensile; egli ha pure diritto ad un risarcimento dell'ulteriore danno. Se l'azienda formatrice licenzia la persona in formazione senza preavviso e senza avere un motivo importante, questa ha diritto al salario per tutto il tempo rimanente fino alla scadenza del contratto – sempreché nel frattempo non trovi un'altra azienda formatrice – nonché al risarcimento dei vantaggi portati dal rapporto di tirocinio.

Panorama delle basi legali

Formazione professionale

Personalità dei giovani

Contratto di lavoro individuale e normale, contratto di tirocinio

Contratto collettivo di lavoro

Protezione dei lavoratori

Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1),
RS 822.11
Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori),
RS 822.112
Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3), RS 822.113
Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio),RS 822.114
Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5), RS 822.15

Diritto penale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0

Assicurazioni sociali

Legge d’applicazione

Fonte: “Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale”







 

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