3.3.4 Lavori pericolosi – misure di accompagnamento


Nel giugno del 2014, il Consiglio federale ha deciso la modifica dell’Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro del 28 settembre 2007 (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori OLL5). Ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori i giovani possono eseguire lavori pericolosi solo a partire dai 18 anni. Questo principio rimane valido. Ma l’età minima delle persone che si formano nelle professioni che comportano lavori pericolosi è stata abbassata. Inoltre la modifica prevede che le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) nelle professioni che comportano lavori pericolosi alleghino ai piani di formazione delle misure di accompagnamento che definiscano la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

L’età minima è stata abbassata dai 16 ai 15 anni Il Consiglio federale ha deciso di abbassare da 16 a 15 anni l’età minima per svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base. La modifica è entrata in vigore il 1° agosto 2014 (art. 4 OLL5).

Quali sono i lavori pericolosi? Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. Si tratta soprattutto di lavori in cui le persone in formazione sono esposte oltremodo a pressioni fisiche o psichiche, lavori pericolosi per la salute, lavori in un contesto insicuro, lavori con oggetti o animali pericolosi o lavori che vengono svolti in luoghi particolari. In quest’ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

Le professioni che fanno eccezione ai sensi dell’art. 4 OLL5 Nelle professioni in cui i lavori pericolosi sono definiti dall’ordinanza sulla formazione professionale è prevista una deroga. Questa deroga è concessa a condizione che vi siano delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei giovani.

Le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) definiscono le misure di accompagnamento L’ordinanza del giugno 2014 prevede che le oml definiscano delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione dei giovani (art. 4 OLL5), negli allegati ai piani di lavoro delle professioni che comportano lavori pericolosi. Le misure devono essere elaborate dalle oml entro il 31.7.2017. Le oml informano le aziende formatrici delle nuove misure di accompagnamento definite e mettono a loro disposizione dei mezzi ausiliari (informazioni scritte, eventi informativi, promemoria, ecc.). 

Nel concreto ciò significa che le oml devono mostrare quali sono le misure che le aziende formatrici devono prendere per i giovani in formazione oltre alle misure di protezione valide per tutti i lavoratori. All’inizio del piano di formazione deve essere definito come si prevede l’applicazione delle misure nell’azienda formatrice. Come vengono istruite le persone in formazione? In che modo vengono comunicate le misure e da chi? Chi (professionista/formatore) controlla l’applicazione delle misure? Quando le misure di accompagnamento vengono applicate alla pratica durante la formazione professionale?

La SEFRI approva le misure di accompagnamento insieme alla SECO La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) approva le misure di accompagnamento insieme alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

L’applicazione a livello cantonale Non appena le misure di accompagnamento relative a una professione vengono approvate dalla Confederazione, l’ufficio cantonale della formazione professionale informa le aziende formatrici direttamente interessate che sarà riesaminata l’autorizzazione a formare e le inoltra i documenti relativi alle misure. Le aziende formatrici non sono tenute ad attivarsi da sole, non sono sottoposte a debito chiedibile. 

L’applicazione a livello aziendale Se le misure di accompagnamento possono essere applicate, l’ufficio cantonale conferisce l’autorizzazione a formare. Se invece le misure di accompagnamento non possono essere applicate o rispettate, l’azienda ottiene al massimo un’autorizzazione a formare vincolata o ridotta.

Le autorizzazioni a formare esistenti L’ufficio cantonale della formazione professionale invia un elenco delle aziende formatrici che dispongono già di un’autorizzazione a formare all’ispettorato del lavoro o alla SUVA. Affinché venga mantenuto l’obbligo di vigilanza, l’ufficio cantonale chiede un riscontro all’ispettorato del lavoro o alla SUVA in merito a problemi in ambito di sicurezza sul lavoro nelle aziende elencate (dal 2012). Se nelle aziende vi sono stati dei problemi si prega di segnalare i settori interessati.

Nuova autorizzazione a formare Prima di conferire un’autorizzazione a formare, viene interpellato l’ispettorato del lavoro o la SUVA per sapere se nell’azienda interessata vi sono stati problemi relativi alla sicurezza sul lavoro (nei tre anni precedenti alla richiesta).

Passaggio dalla vecchia legislazione a quella nuova L’età minima di 16 anni è in vigore fino alla conclusione dell’esame dell’autorizzazione a formare per le professioni in cui è prevista una deroga dall’ordinanza. Le persone in formazione che non hanno ancora compiuto i 16 anni, la formazione è da pianificare secondo la legislazione vecchia. L’età minima è in vigore fino al 31 luglio 2019. Dopo le persone sotto i 18 anni potranno eseguire lavori pericolosi nella formazione professionale di base solo se l’oml ha definito delle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI e se l’azienda di un autorizzazione a formare riesaminata dall’autorità cantonale.

Mezzi ausiliari della CSFP per i Cantoni Per valutare le autorizzazioni a formare esistenti e per conferirne delle nuove la CSFP mette a disposizione diversi mezzi ausiliari: www.sbbk.ch

Mezzi ausiliari della SEFRI, ad esempio: Professioni che prevedono deroghe in virtù, Lista di controllo: Lavori pericolosi: www.sbfi.admin.ch

Mezzi ausiliari SUVA: campagna “Insieme per un tirocinio in sicurezza”.
La SUVA vuole garantire la sicurezza sul lavoro insieme alle aziende formatrici, i formatori e le persone in formazione: www.suva.ch/it

Fonti: suva, Lucerna: www.suva.ch







 

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