3.7.1 Il rapporto di formazione



L’articolo 20 della Legge sulla formazione professionale LFPr prescrive che i responsabili delle aziende formatrici si impegnano per il miglior successo nell’apprendimento delle persone in formazione e che lo verificano periodicamente. L'Ordinanza sulla formazione professionale, alla sezione 7, indica che il formatore verifica il livello della formazione della persona in formazione e che lo discute con lei almeno una volta al semestre. Lo strumento adatto a tale scopo è il rapporto di formazione.

Obbligo Il rapporto di formazione è obbligatorio. Dovrebbe tuttavia essere ovvio per tutti i formatori che il livello della formazione va discusso con la persona in formazione anche al di fuori di questo contesto. Il rapporto di formazione completa le conversazioni, corte o lunghe che siano, avute prima, durante e alla fine dei singoli lavori. Il colloquio alla base del rapporto di formazione non deve aver luogo in modo spontaneo, ma deve essere ben preparato e strutturato. Spesso in queste occasioni si discutono anche le pagelle della scuola professionale. Anche la persona in formazione ha occasione di parlare delle sue esperienze o di esprimere le proprie opinioni.

La documentazione dell’apprendimento Un elemento fondamentale per compilare il rapporto di formazione è la documentazione dell’apprendimento, che è tenuta sistematicamente e serve anche come documento di riferimento da consultare all’occorrenza. La documentazione dell’apprendimento offre ai formatori professionali una visione generale dell’andamento della formazione già avvenuta, ma permette anche di valutare l’interesse per la professione e l’impegno personale della persona in formazione. Per diverse professioni, la documentazione dell’apprendimento può essere utilizzata durante la parte di lavoro pratico dell’esame finale; serve quindi anche quale base per la procedura di qualificazione. Ogni ordinanza sulla formazione professionale comprende tutte le indicazioni corrispondenti.

Forma del rapporto di formazione Il rapporto di formazione può presentarsi sotto diverse forme. Ad esempio, può essere una versione modificata del formulario utilizzato per i colloqui di valutazione dei dipendenti. Molte organizzazioni del mondo del lavoro mettono a disposizione formulari di valutazione specifici alla professione. Il CSFO ha elaborato il formulario «Rapporto di formazione», che può essere usato per qualsiasi professione. Si tratta di uno strumento che è stato realizzato sulla base delle necessità specifiche della formazione in azienda e che può essere adottato dai formatori (si vedano gli allegati del presente capitolo). Il presente strumento racchiude il comportamento personale, il comportamento sul lavoro e la competenza professionale in un questionario di valutazione unico.

Svolgimento del colloquio – struttura del rapporto di formazione Con il formulario «Rapporto di formazione» del CSFO viene proposto il seguente svolgimento:

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio Si è rivelato utile mettere a disposizione il formulario alla persona in formazione prima del colloquio, affinché essa possa autovalutarsi, confrontarsi criticamente con il proprio operato e paragonare la sua percezione con una valutazione esterna di una persona qualificata. Questa preparazione costituisce una buona base per il colloquio, in quanto vengono chiariti in anticipo sia le premesse che il contenuto. Il colloquio diventa così uno scambio tra autovalutazione e valutazione esterna.

Fonte: Manuale per la formazione di base in azienda, CSFO 2013







 

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