4.4.1 Compensazione degli svantaggi per persone
con handicap


Un concetto cambia il modo di pensare e di agire: la Legge federale sulla formazione professionale del 1978, all’articolo 19 cpv. 2 diceva: «Per gli apprendisti handicappati, l’autorità cantonale può, se necessario, (…) concedere loro agevolazioni al momento dell’esame finale di tirocinio.» In questo modo è stato coniato il concetto di «agevolazione all’esame». Ancora oggi viene utilizzato qua e là. La definizione di «agevolazione» ha provocato un certo disagio tra i responsabili della formazione professionale, perché con «agevolazione» si dà l’idea che vengano ridotti i requisiti necessari per la qualifica professionale.

Compensazione degli svantaggi Negli ultimi dieci anni si è piano piano affermato il concetto di «compensazione degli svantaggi». L’Ordinanza sulla formazione professionale relativa alla Legge federale sulla formazione professionale del 2002 all’articolo 35 cpv. 3 dice: «Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi.» Per quel che concerne la parte scolastica, la Legge sulla formazione professionale, all’articolo 21 dice: «La scuola professionale di base ha un mandato di formazione proprio; essa promuove (…) l’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili mediante offerte e tipi di formazione adeguati.»

Principio semplice La vignetta di Arnold Götz illustra esattamente il concetto inteso: quello che bolle in pentola rimane uguale ed è il criterio per la qualificazione. Se qualcuno non arriva alla pentola, può valersi di particolari mezzi ausiliari. L'uso della sedia – anche se in questo caso non del tutto conforme alle norme SUVA – non influisce sulla qualità della cucina. Il criterio per la valutazione è ciò che alla fine viene servito al cliente. La qualifica, vale a dire tutte le conoscenze e le capacità presupposte per l'esercizio qualificato di una professione, non viene limitata. L'esame finale non viene quindi facilitato, bensì vengono compensati gli svantaggi, che non pregiudicano i criteri di qualificazione.

Definizione di compensazione degli svantaggi Il concetto di compensazione degli svantaggi appare solo implicitamente nella legge sulla formazione professionale. Nel 2011, nel Lessico della formazione professionale viene definito esaustivamente:

Durante l'apprendimento e la procedura di qualificazione della formazione professionale di base e la formazione professionale superiore, le persone in formazione portatrici di handicap non dovrebbero subire alcun svantaggio legato al loro handicap. I requisiti in merito alle prestazioni richieste vengono adattati secondo il bisogno di sostegno individuale. Grazie alla compensazione degli svantaggi legati all'handicap, che sostituisce l'agevolazione all'esame, si applica l'uguaglianza legale delle persone portatrici di handicap nella formazione professionale.

Con l'espressione 'compensazione degli svantaggi legati all'handicap' si intendono delle misure specifiche che hanno l'obiettivo di compensare gli svantaggi derivanti da un deficit. Queste misure consistono quindi in adattamenti della formazione e delle procedure di qualificazione che garantiscano l'eguaglianza delle persone portatrici di handicap nella formazione professionale. La procedura di qualificazione deve soddisfare i requisiti professionali e non può falsare il risultato.

Gli adattamenti si limitano alle parti che a causa dell'handicap non possono essere soddisfatte o possono essere soddisfatte solo parzialmente. I requisiti cognitivi e professionali devono essere uguali a quelli richiesti alle persone che non sono portatrici di handicap.

Se la persona in formazione subisce una limitazione nell'apprendimento di una professione a causa di un handicap, l'autorità cantonale, su domanda dell'azienda formatrice, può concedere una compensazione degli svantaggi legati all'handicap. Se, nonostante i corsi di sostegno, il superamento della procedura di qualificazione è a rischio, la compensazione degli svantaggi legati all'handicap è concessa in caso di handicap fisico e in caso di difficoltà di apprendimento come discalculia e dislessia (difficoltà matematica e linguistica). La domanda per la compensazione deve essere fatta al più tardi al momento dell'iscrizione all'esame, all'iscrizione devono essere allegati i vari certificati necessari rilasciati dagli specialisti competenti (medici ecc.).







 

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