5.1.1 I vari responsabili della formazione
professionale


Con «responsabili della formazione professionale» si intendono tutti gli specialisti che durante la formazione professionale di base impartiscono una parte della formazione pratica o scolastica alle persone in formazione. L'Ordinanza federale sulla formazione professionale (artt. 44-47 OFPr) distingue fra quattro categorie di responsabili:

La formazione e i diplomi dei responsabili della formazione professionale sono disciplinati dai programmi quadro d'insegnamento. Gli stessi non hanno però validità per i periti d'esame.

L'Ordinanza sulla formazione professionale del 2003 introduce per la prima volta nel sistema svizzero della formazione professionale il concetto delle "ore di studio" in relazione ai requisiti minimi. Ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 dell'OFPr, le ore di studio comprendono:

Grazie al sistema delle ore di studio è possibile far accreditare tutto il lavoro investito in una formazione specifica. E proprio nella formazione professionale, il riconoscimento della pratica e il valore formativo della pratica assumono una particolare importanza. Il capoverso 2 dell'articolo 42 dell'OFPr fa riferimento al fatto che le ore di studio possono essere espresse in unità secondo i sistemi di punti di credito. Questo rappresenta un'altra possibilità per valorizzare la pratica come apprendimento acquisito. La disposizione dice, inoltre, che i resti derivanti dalla conversione sono arrotondati per eccesso, ciò significa che le ore di studio supplementari non possono essere accreditate a meno che non vengono aggiunte le ore supplementari necessarie per raggiungere il punto di credito successivo.

Formatori in azienda I formatori insegnano la pratica professionale alle persone in formazione. Essi sono titolari di un attestato federale di capacità (AFC) nella professione che insegnano, dispongono di almeno due anni di esperienza professionale nel loro ambito d'insegnamento e di adeguate capacità pedagogiche e metodico-didattiche che possono acquisire in 100 ore di studio o 40 ore di corso.

Altri formatori In questo caso si parla, da una parte, di formatori che svolgono l'attività a titolo principale nell'ambito di corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica. Essi dispongono di una formazione professionale superiore e di almeno due anni di esperienza professionale nell'ambito in cui insegnano, oppure di una qualifica equivalente (art. 45 lett. c n. 1 OFPr; 600 ore di studio; studi complementari). Si intendono però anche i formatori che svolgono l'attività a titolo accessorio; questi dispongono delle stesse qualifiche dei formatori che svolgono l'attività a titolo principale (art. 45 lett. c n. 2; 300 ore di studio; studio di base).

Docenti della scuola professionale I docenti della formazione di base scolastica e della maturità professionale sono anch'essi responsabili della formazione professionale, sono abilitati a insegnare al livello secondario II e dispongono delle seguenti qualifiche:
a) formazione pedagogico-professionale a livello universitario;
b) formazione specifica convalidata da un diploma di livello terziario;
c) pratica aziendale di sei mesi.

La legge distingue tra abilitazione all'insegnamento delle materie professionali e abilitazione all'insegnamento della cultura generale o di materie che richiedono un titolo universitario.

L'insegnamento delle materie professionali richiede: 1800 o 300 ore di studio. L'insegnamento della cultura generale o di materie che richiedono un titolo universitario richiede: abilitazione all'insegnamento liceale (300 ore di studio), diploma d'insegnamento per il livello secondario II (ASP di Zurigo; 360 ore di studio), diploma di livello terziario A o B senza abilitazione all'insegnamento (1800 ore di studio), abilitazione all'insegnamento per le scuole dell’obbligo (1500 o 300 ore di studio).
Per l'attività di docente a titolo accessorio presso scuole professionali fanno stato disposizioni particolari.

Docenti delle scuole specializzate superiori Anche presso le scuole specializzate superiori, indipendentemente dal settore (tecnica, ristorazione e industria alberghiera, turismo, economia, agricoltura ed economia forestale, professioni sanitarie, lavoro sociale, formazione degli adulti, arti, arti applicate e design, traffico e trasporti) insegnano due categorie di responsabili della formazione. Le disposizioni sono disciplinate dall'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (art. 12 OERic-SSS DEFR). La SEFRI rilascia programmi quadro d'insegnamento per la qualifica dei docenti. L'attività di docente richiede una formazione pedagogico-professionale di 1'800 ore di studio se svolta a titolo principale e di 300 se svolta a titolo accessorio.

Periti d'esame In linea di principio il ruolo del perito d'esame può essere assunto da formatori in azienda o attivi nei corsi interaziendali come pure da docenti delle materie professionali. I periti sono nominati dalle autorità cantonali.

Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può variare verso l'alto.

Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”







 

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