5.2.4 I formatori attivi nei corsi interaziendali
e presso le scuole d'arti e mestieri


Per "altri formatori" si intendono i formatori attivi nei corsi interaziendali e altri luoghi di formazione equivalenti, presso le scuole d'arti e mestieri e altre istituzioni riconosciute per la formazione pratica. Si distingue tra formatori a titolo principale e formatori a titolo accessorio.

Requisiti per formatori a titolo principale Chi esercita l'attività di formatore a titolo principale deve disporre di un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nonché di due anni di pratica professionale nel settore in cui insegna, come pure di una formazione pedagogico-professionale di 600 ore di studio (art. 45 OFPr).

Contenuti di studio:

Requisiti per formatori a titolo accessorio Chi esercita l'attività di formatore a titolo accessorio deve disporre di una formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nonché di due anni di pratica professionale nel settore in cui insegna, come pure di una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio (art. 45 OFPr).

Contenuti di studio:

Nei programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (SEFRI 1° gennaio 2015) sono descritti dettagliatamente gli obiettivi della formazione che i formatori a titolo principale e accessorio devono seguire oppure osservare durante la loro formazione e l'esercizio della loro attività:

Dall'articolo 44 all'articolo 47 l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) tratta i requisiti minimi richiesti per l'insegnamento pratico e scolastico, citando tutti i formatori e i docenti attivi nel campo della formazione professionale (ad es. anche i formatori attivi nei corsi interaziendali) e non solo i docenti dell'insegnamento professionale. Dato che la supervisione delle scuole e la nomina degli insegnanti è di competenza cantonale, l'obbligo di formazione continua degli insegnanti non è stato menzionato. La formazione continua è necessaria per tutti i docenti competenti e continua ad essere sostenuta dalla Confederazione.

Compresi tra i responsabili della formazione professionale I formatori attivi nei corsi interaziendali e nelle scuole d'arti e mestieri, menzionati come altri formatori, fanno parte dei responsabili della formazione che, durante la formazione professionale di base, impartiscono una parte pratica o scolastica.

La Legge sulla formazione professionale distingue tra:

La formazione e i diplomi dei responsabili della formazione professionale sono disciplinati dai programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (SEFRI, 1° gennaio 2015). Gli stessi non hanno però validità per i periti d'esame.

Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può essere superiore a quello stabilito per legge.

Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”








 

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