Per "altri formatori" si intendono i formatori attivi nei corsi interaziendali e altri luoghi di formazione equivalenti, presso le scuole d'arti e mestieri e altre istituzioni riconosciute per la formazione pratica. Si distingue tra formatori a titolo principale e formatori a titolo accessorio.
Requisiti per formatori a titolo principale Chi esercita l'attività di formatore a titolo principale deve disporre di un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nonché di due anni di pratica professionale nel settore in cui insegna, come pure di una formazione pedagogico-professionale di 600 ore di studio (art. 45 OFPr).
Contenuti di studio:
- basi della didattica professionale;
- basi dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- didattica della formazione professionale;
- processi d'interazione nell'insegnamento e nella formazione.
Requisiti per formatori a titolo accessorio Chi esercita l'attività di formatore a titolo accessorio deve disporre di una formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nonché di due anni di pratica professionale nel settore in cui insegna, come pure di una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio (art. 45 OFPr).
Contenuti di studio:
- basi della didattica professionale;
- basi dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- didattica della formazione professionale;
- processi d'interazione nell'insegnamento e nella formazione.
Nei programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (SEFRI 1° gennaio 2015) sono descritti dettagliatamente gli obiettivi della formazione che i formatori a titolo principale e accessorio devono seguire oppure osservare durante la loro formazione e l'esercizio della loro attività:
- definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo.
- pianificare, svolgere e verificare le unità formative in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione;
- valutare e sostenere le persone in formazione;
- conoscere il contesto giuridico, le offerte di consulenza e il contesto scolastico, operare in tali contesti e con i rappresentanti legali;
- riflettere sul proprio lavoro (e far partecipi di tale riflessione in maniera cooperativa i colleghi docenti o formatori: solo formatori a titolo principale);
- saper trasferire le conoscenze dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica (solo formatori a titolo principale);
- approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare.
Dall'articolo 44 all'articolo 47 l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) tratta i requisiti minimi richiesti per l'insegnamento pratico e scolastico, citando tutti i formatori e i docenti attivi nel campo della formazione professionale (ad es. anche i formatori attivi nei corsi interaziendali) e non solo i docenti dell'insegnamento professionale. Dato che la supervisione delle scuole e la nomina degli insegnanti è di competenza cantonale, l'obbligo di formazione continua degli insegnanti non è stato menzionato. La formazione continua è necessaria per tutti i docenti competenti e continua ad essere sostenuta dalla Confederazione.
Compresi tra i responsabili della formazione professionale I formatori attivi nei corsi interaziendali e nelle scuole d'arti e mestieri, menzionati come altri formatori, fanno parte dei responsabili della formazione che, durante la formazione professionale di base, impartiscono una parte pratica o scolastica.
La Legge sulla formazione professionale distingue tra:
- formatori in azienda;
- altri formatori;
- docenti della formazione di base scolastica e della maturità professionale;
- periti d'esame.
La formazione e i diplomi dei responsabili della formazione professionale sono disciplinati dai programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (SEFRI, 1° gennaio 2015). Gli stessi non hanno però validità per i periti d'esame.
Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può essere superiore a quello stabilito per legge.
Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”