I docenti delle materie professionali a titolo accessorio insegnano presso le scuole professionali di quasi tutti i settori.
Requisiti:
- diploma di una formazione professionale superiore o titolo universitario;
- almeno sei mesi di esperienza pratica;
- attività a titolo accessorio in quanto docente presso una scuola professionale;
- conferma della scuola professionale in merito all'attività d'insegnamento.
Contenuti di studio:
- basi della didattica disciplinare;
- basi dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- didattica della formazione professionale;
- processi d'interazione nell'insegnamento alle scuole professionali.
- definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo;
- pianificare, svolgere e verificare le unità formative in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione;
- valutare e sostenere le persone in formazione;
- conoscere il contesto giuridico, le offerte di consulenza e il contesto scolastico, operare in tali contesti e con i rappresentanti legali;
- riflettere sul proprio lavoro;
- approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare.
La Legge sulla formazione professionale distingue tra:
- formatori in azienda;
- altri formatori (attivi nei corsi interaziendali o altri luoghi di formazione equivalenti, presso scuole d'arti e mestieri e altre istituzioni riconosciute per la formazione della pratica professionale);
- docenti della formazione di base scolastica e della maturità professionale;
- periti d'esame.
La legge distingue tra abilitazione all'insegnamento delle materie professionali e abilitazione all'insegnamento della cultura generale o di materie che richiedono un titolo universitario. Per l'attività di docente a titolo accessorio presso le scuole professionali fanno stato disposizioni particolari.
Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può superare quello stabilito per legge.
Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”