6.3.1 Le varie forme della formazione professionale superiore


Nel 2015 sono stati conferiti 27’942 titoli della formazione professionale superiore.

Valore
La formazione professionale superiore completa l’esperienza professionale. Essa combina la teoria dei corsi e la pratica dell’attività professionale garantendo il sistema duale anche al livello terziario B. La formazione si orienta alle competenze e al mercato del lavoro; si promuovono l’apprendimento applicato, l’applicazione rapida di nuove conoscenze professionali e un elevato ritmo d’innovazione. In questo modo la formazione professionale superiore fornisce personale qualificato all’economia svizzera altamente specializzata.

Condizioni d’ammissione
Le condizioni d’ammissione agli esami della formazione professionale superiore riflettono la varietà dei bisogni del mercato del lavoro e delle vie di qualificazione. L’ammissione è possibile dopo l’ottenimento di un titolo del livello secondario II (formazione professionale di base, scuole di cultura generale). L’iscrizione a un esame di professione federale richiede un’esperienza professionale di due o tre anni e le relative conoscenze professionali, mentre per iscriversi a un esame professionale superiore bisogna attestare un’esperienza di quattro anni. Altre condizioni d’ammissione specifiche sono disciplinate dal regolamento d’ammissione in questione. Oltre ai professionisti, possono accedere agli esami federali anche i diplomati delle università e delle scuole universitarie professionali che in questo modo attestano le proprie qualifiche professionali come ad esempio le conoscenze specifiche in contabilità.

Esami di professione federali ed esami professionali federali superiori
A differenza delle prescrizioni concernenti i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori che beneficiano di un riconoscimento federale, le prescrizioni relative agli esami di professione e agli esami professionali superiori disciplinano solamente le condizioni d’ammissione, i contenuti da imparare, le procedure di qualificazione e i titoli conferiti. Tali prescrizioni sono sottoposte all’approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (art. 28 cpv. 2 LFPr).
La preparazione agli esami non è regolamentata. In genere i candidati frequentano i corsi preparatori proposti dalle istituzioni di formazione pubbliche o private, o dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml). Poiché i corsi non sono regolamentati, lo Stato non esercita nessuna vigilanza.

Gli esami di professione federali sono coronati da un attestato professionale federale. Il titolo si completa aggiungendo “con attestato professionale superiore” alla denominazione professionale (ad esempio: informatico con attestato professionale federale). Gli esami professionali federali superiori si concludono con l’ottenimento di un diploma federale riconosciuto. In questo caso alla denominazione professionale va aggiunto diplomato (ad esempio: designer grafico diplomato) o con diploma federale (ad esempio: tecnico alimentarista con diploma federale) o va preceduta da maestro (ad esempio: maestro giardiniere).

Le organizzazioni del mondo del lavoro assicurano che i titoli degli esami federali siano in relazione diretta con la pratica professionale e con il mercato del lavoro. Le oml definiscono in un’ordinanza d’esame le condizioni d’ammissione, il profilo professionale, le competenze da raggiungere, la procedura di qualificazione nonché il rispettivo titolo protetto. Gli organi competenti per l’approvazione dell’ordinanza d’esame sono tenuti a sottoporla alla SEFRI.  

Scuole specializzate superiori
Le scuole specializzate superiori propongono un ciclo di formazione professionalizzata superiore presso un istituto di formazione. Mentre per gli esami federali è l’esame stesso, e non la formazione ad essere regolamentato e riconosciuto, nel caso delle scuole specializzate superiori sono i cicli di formazione ad essere riconosciuti a livello federale. Le prescrizioni minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori sono regolamentate dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR e definite da un’ordinanza. L’elaborazione dei singoli cicli di studio e del loro riconoscimento da parte della SEFRI avviene in base ai programmi quadro. Questi stabiliscono il profilo professionale, le competenze da raggiungere, i campi di formazione e la loro ripartizione temporale, il coordinamento delle parti scolastiche e pratiche nonché i contenuti delle procedure di qualificazione. Le istituzioni che desiderano offrire dei cicli di studio devono attenersi alle disposizioni del programmi quadro del rispettivo settore o indirizzo. La partecipazione sistematica delle organizzazioni del mondo del lavoro all’elaborazione dei programmi quadro e delle procedure di qualificazione garantisce la presa in considerazione delle necessità dell’economia e del mercato del lavoro. 

I cicli di formazione si possono conseguire parallelamente all’attività professionale o a tempo pieno, e sono proposti dalle organizzazioni del mondo del lavoro e da istituzioni di formazione private o pubbliche. I Cantoni stessi possono offrire tali cicli di formazione. I Cantoni sono inoltre responsabili della vigilanza delle scuole specializzate superiori, se queste sono riconosciute a livello federale.

La durata del ciclo a tempo pieno è di almeno due anni e quella del ciclo a tempo parziale di almeno tre anni, nel ciclo di studi a tempo pieno è obbligatorio conseguire un periodo di stage. Se la formazione viene seguita parallelamente all’attività professionale, quest’ultima deve comportare almeno un’occupazione al 50% ed essere nel settore della formazione in questione. Una volta conseguito un curricolo SSS e ottenuto il diploma, si è autorizzati a portare il titolo conseguito dopo la denominazione professionale (ad esempio: tecnico dipl. SSS tecnica del legno oppure economista aziendale dipl. SSS). I diplomi riconosciuti a livello federale vengono conferiti dagli operatori dei cicli di formazione riconosciuti.

Studi post diploma SSS
Oltre ai cicli di formazione SSS, le scuole specializzate superiori propongono dei cicli di studi post diploma che permettono ai candidati di proseguire la loro specializzazione e di approfondire le proprie conoscenze. Chi consegue un curricolo post diploma è autorizzato a portare il titolo corrispondente (ad es. manager alberghiero dipl. SPD SSS).

Permeabilità SSS – SUP
I titolari di un diploma SSS riconosciuto hanno la possibilità di proseguire gli studi presso una scuola universitaria professionale. Essi sono ammessi ai cicli di studi bachelor dello stesso settore o di settori affini. L’ammissione ai cicli bachelor di un altro settore è sottoposta alla regolamentazione dell’ammissione “sur dossier”.

Fonti:
Ufficio federale di statistica UST

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
– Formazione professionale superiore
– Esami federali
– Scuole specializzate superiori
– Scuole universitarie professionali
– Validazione degli apprendimenti acquisiti








 

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