6.4.5 Le alte scuole pedagogiche


La maggior parte degli insegnanti delle classi normali e una parte degli insegnanti attivi nelle professioni affini alla pedagogia curativa esce dalle alte scuole pedagogiche ASP. Di regola la condizione di ammissione è data dalla maturità liceale; a determinate condizioni vi possono accedere anche altri studenti. I dettagli delle condizioni d’ammissione sono dati dai singoli istituti. Molte ASP offrono la possibilità di studiare a tempo parziale.

I cicli di studio per i vari livelli d’insegnamento si distinguono sia per il contenuto che per la durata. Per tutti i cicli di studio vale però l’orientamento alla pratica dell’insegnamento. È possibile seguire i seguenti cicli di studio:

Riconoscimento dei diplomi in Svizzera – Basi legali Le alte scuole pedagogiche fanno parte delle scuole universitarie professionali. Il mandato di prestazione delle alte scuole pedagogiche, oltre ai cicli di studio, comprende anche la ricerca, lo sviluppo, la formazione continua, la consulenza e i servizi. Secondo l’attuale distribuzione dei compiti tra Confederazione e Cantoni la formazione degli insegnanti, a eccezione di una parte degli insegnanti delle scuole professionali, è di competenza cantonale e si basa sul diritto intercantonale. L’autorità in materia di riconoscimento dei singoli cicli di studio, rispettivamente dei diplomi, a livello federale è il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE. La CDPE ha creato delle basi legali intercantonali per i docenti a livello universitario. Oltre al riconoscimento dei diplomi, questi regolamenti comprendono i requisiti minimi relativi agli obiettivi e ai contenuti di formazione, alla durata degli studi, alle condizioni d’accesso, alla qualifica dei docenti e degli insegnanti pratici nonché regole di procedura generali. Il riconoscimento svizzero dei titoli si basa sul libero passaggio (ovvero sulla possibilità di esercitare la professione) all’interno della Svizzera, da questo consegue la partecipazione intercantonale al finanziamento delle scuole universitarie.  

L’ammissione al mercato del lavoro di persone con diplomi d’insegnamento esteri dipende dal riconoscimento dei diplomi da parte della CDPE. Con l’applicazione delle direttive dell’Unione Europea i diplomi vengono in genere riconosciuti come diplomi professionali; in caso di differenze fondamentali nella durata o nei contenuti della  formazione il riconoscimento viene fatto a condizione del conseguimento di alcune misure di compensative.

Il riconoscimento accademico internazionale Le alte scuole pedagogiche nel 2005 sono integrate nell’accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario. La Svizzera ha stipulato un tale accordo con Austria, Germania e Italia. Con la Francia esiste un accordo fra le Conferenze dei rettori delle università, per il riconoscimento reciproco degli studi universitari, in cui sono comprese anche le alte scuole pedagogiche. Questi accordi regolamentano il riconoscimento accademico reciproco di crediti e diplomi universitari, ma non il riconoscimento del titolo professionale. Nell’accordo con la Germania, l’Austria e l’Italia sono regolamentate anche le denominazioni del titolo accademico nei singoli paesi.

Proseguimento degli studi all’università Con un titolo bachelor di un’alta scuola pedagogica, in linea di principio è possibile accedere a un ciclo di studio master universitario dello stesso indirizzo. Le università hanno però il diritto di richiedere dei requisiti di contenuto uguali per tutti i candidati. Il passaggio da un bachelor SUP a un master universitario o di una scuola politecnica federale viene attualmente definito. In linea di massima l’accesso è consentito.








 

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