6.5.1 I tre ambiti della formazione continua


La formazione continua ha un ruolo importante per il singolo, per la società e per l’economia. I cambiamenti sociali ed economici accelerati richiedono qualifiche e conoscenze continuamente aggiornate e ampliate.

Le disposizioni della Costituzione sulla formazione del 21 maggio 2006 hanno creato la base per uno spazio formativo svizzero coerente. All’articolo 64a della Costituzione federale è stata inserita la formazione continua, in questo modo il suo valore all’interno dello spazio formativo è stato ancorato nella Costituzione. La Confederazione ottenne il mandato di definire i principi della formazione continua. Questo mandato è stato eseguito con la creazione della Legge federale sulla formazione continua (LFCo), approvata nel giugno 2014 dal Parlamento. La legge e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Nuova terminologia
La Legge federale sulla formazione continua mira a promuovere e sostenere l’apprendimento permanente all’interno del panorama formativo svizzero. La legge definisce la formazione continua come formazione non formale. In questo modo la Confederazione non definisce alcuna prescrizione in termini di contenuto per l’ottenimento di un diploma e non conferisce alcun diploma riconosciuto dalla Confederazione.

Nella formazione permanente rientrano tre modalità di formazione, quella formale, quella non formale e quella informale.

La formazione formale
La formazione formale è regolamentata per legge e dopo le scuole dell’obbligo porta a titoli riconosciuti a livello federale. Oltre ai cicli di studio strutturati del livello secondario II (formazione professionale, scuole medie specializzate, licei) comprende anche i titoli del livello terziario B (esami di professione, esami professionali superiori per i titolari di un diploma della formazione professionale di base) e del terziario A (diplomi delle scuole universitarie professionali, bachelor, master, dottorati per tutti i titolari di una maturità professionale o una maturità liceale).
La formazione è regolamentata dalla Confederazione quando le condizioni e i requisiti legati a un diploma sono regolamentati in termini di contenuti da una disposizione sulla formazione, indipendentemente dal livello in questione o dell’organo statale che emana i relativi regolamenti.

Formazione non formale
La LFCo definisce sotto forma di regolamento quadro l’insieme delle strutture della formazione continua non formale. Ne fanno parte tutte le offerte di formazione continua che non portano a un titolo riconosciuto a livello statale. La formazione non formale comprende singoli corsi con una chiara relazione di insegnamento e apprendimento, workshop e cicli di studio organizzati in modo autonomo. Ne fanno parte anche i corsi di preparazione della formazione professionale superiore e della formazione continua alle scuole universitarie (titoli CAS, DAS, MAS).

Formazione informale
La formazione informale è individuale e avviene al di fuori ai cicli di studio regolamentati. Essa corrisponde alle necessità e agli interessi personali e comprende ad esempio l’apprendimento autonomo, lavoro in famiglia, attività di volontariato o l’apprendimento sul posto di lavoro.

I principi della Legge sulla formazione continua
Nella LFCo sono fissati i principi relativi alla responsabilità, alla qualità, alla validazione degli apprendimenti acquisiti nella formazione formale, al miglioramento delle pari opportunità nonché alla concorrenza che devono trovare applicazione concreta nella legislazione speciale federale e cantonale. La legge definisce inoltre l'uniformità delle condizioni per il sostegno della formazione continua contemplata nelle leggi speciali federali.

Competenze di base degli adulti
Nella Legge sulla formazione continua è disciplinata anche la promozione dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti. Lo scopo della legge è migliorare il coordinamento delle misure esistenti di Confederazione e Cantoni e di permettere alla Confederazione di versare ai Cantoni contributi specifici per misure volte all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti. Delle competenze di base insufficienti impediscono a molte persone l’accesso alla formazione permanente. L’illeteratismo è materia della formazione continua (trasferito dalla Legge sulla promozione culturale alla Legge sulla formazione continua). Quindi le persone con competenze di base insufficienti devono poter acquisire competenze pratiche nella lettura, nella scrittura e nell’espressione orale di una lingua nazionale, nella matematica di base o nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per migliorare la propria integrazione nella società e nel mercato del lavoro.

Leggi speciali: Legge sulla formazione professionale
La formazione professionale continua ha ottenuto un quadro formale (artt. 30-32 LFPr) nella Legge sulla formazione professionale del 2002.
La formazione professionale continua deve permettere alle persone con un titolo professionale ad ampliare e adeguare le proprie conoscenze agli sviluppi tecnici, economici e sociali e la propria cultura generale. In questo modo i professionisti aumentano le opportunità e la flessibilità sul lavoro. La formazione continua viene offerta da diverse istituzioni (scuole pubbliche e private, aziende, organizzazioni del mondo del lavoro). La Confederazione e i Cantoni attraverso le sovvenzioni possono promuovere altre organizzazioni che svolgono manifestazioni nel settore della formazione professionale continua. La formazione professionale continua va ad allacciarsi sia alla formazione professionale di base che alla formazione professionale superiore. L’art. 30 LFPr dice “Mediante un apprendimento organizzato, la formazione professionale continua serve a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad acquisirne di nuove; favorire la flessibilità professionale.” 

Competenze: Confederazione e Cantoni I Cantoni sono incaricati di valutare e di promuovere le offerte del campo della formazione continua. L’articolo 31 LFPr prescrive che «I Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi di formazione professionale continua sia conforme alle necessità.» Mentre la Confederazione ha il compito di garantire la trasparenza, la coordinazione e la cooperazione in materia di formazione professionale continua. «La Confederazione promuove la formazione professionale continua. Promuove in particolare l’offerta volta a permettere la permanenza nella vita attiva delle persone interessate da ristrutturazioni in ambito professionale; a favorire il reinserimento di persone che hanno ridotto o cessato temporaneamente l’attività professionale. Essa sostiene inoltre provvedimenti che promuovono il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell’offerta di formazione continua. (…)» (art. 32 LFPr)

Operatori I Cantoni e gli operatori privati propongono la formazione professionale continua. Ogni persona deve occuparsi della propria formazione continua, nel proprio interesse e nell’interesse del datore di lavoro. In questo punto ognuno è responsabile per se stesso. Inoltre l’impegno sussidiario statale testimonia l’interesse ufficiale per un livello di formazione della popolazione possibilmente alto. Senza i sussidi statali, infatti, non sarebbe possibile il rinnovamento necessario delle conoscenze e delle capacità di persone che, ad esempio, si muovono in un ambiente estraneo alla formazione.

È quindi fortemente consigliato sfruttare l’infrastruttura disponibile in maniera ottimale. Le scuole professionali non sono obbligate, ma devono avere la possibilità di offrire corsi di formazione professionale continua o avere un aggancio alla formazione professionale superiore.

Fonti
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Federazione svizzera per la formazione continua FSEA








 

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