La Confederazione stanzia fino a un massimo del 10% dei fondi per la formazione professionale, per la promozione dei progetti di sviluppo e il sostegno di prestazioni particolari di interesse pubblico. La valutazione e la coordinazione dei progetti e delle richieste avviene in accordo con la Commissione federale della formazione professionale (CFFP).
Contributi per i progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 54 LFPr) Si tratta di progetti che la Confederazione sovvenziona, sulla base dell’art. 54 LFPr, e che contribuiscono allo sviluppo e alla creazione di strutture orientate al futuro in ambito della formazione professionale. Si annoverano la promozione di progetti pilota, studi e valutazioni e finanziamenti iniziali, come ad esempio la formazione di strutture responsabili delle nuove professioni.
Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 55 LFPr) In virtù dell’art. 55 LFPr, la Confederazione ha la possibilità di mettere a disposizione, in modo mirato, contributi per prestazioni di interesse pubblico che non potrebbero essere realizzate senza il sostegno statale.
Le prestazioni particolari di interesse pubblico sono:
- i provvedimenti volti all’attuazione di una parità effettiva tra uomo e donna e i provvedimenti di promozione della formazione e della formazione professionale continua dei disabili (art. 3 lett. c LFPr);
- l’informazione e la documentazione (art. 5 lett. a LFPr);
- l’allestimento di materiale didattico per minoranze linguistiche
(art. 5 lett. b LFPr); - provvedimenti per migliorare la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche (art. 6 LFPr);
- provvedimenti a favore di regioni e gruppi svantaggiati (art. 7 LFPr);
- provvedimenti per integrare nella formazione professionale i giovani con difficoltà scolastiche, sociali o linguistiche (art. 7 LFPr);
- provvedimenti per promuovere la permanenza nella vita attiva e il reinserimento professionale (art. 32 cpv. 2 LFPr);
- provvedimenti per promuovere il coordinamento, la trasparenza e la qualità dell’offerta di formazione continua (art. 32 cpv. 3 LFPr);
- promozione di altre procedure di qualificazione (art. 35 LFPr);
- provvedimenti volti a garantire e ampliare l’offerta di posti di tirocinio
(art. 1 cpv. 1 LFPr).
I progetti promossi dalla Confederazione devono essere organizzati in modo funzionale e adeguati al fabbisogno e devono altresì comprendere sufficienti misure per lo sviluppo della qualità.
Possono essere presentate richieste dai Cantoni, dalle Organizzazioni del mondo del lavoro e da terzi. La SEFRI esamina le richieste e, di regola, le presenta alla Commissione federale della formazione professionale (CFFP).