I docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base insegnano nelle scuole professionali.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha elaborato, in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSPO), un nuovo programma quadro d'insegnamento dell'educazione fisica durante la formazione professionale di base. L'insegnamento dell'educazione fisica nella formazione professionale di base sarà d'ora in poi disciplinato dall'Ordinanza sulla formazione professionale. Il programma quadro d'insegnamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. I docenti di educazione fisica finora qualificatisi presso scuole universitarie rimangono in linea di principio qualificati per l'insegnamento nella formazione professionale di base.
Requisiti:
- titolo universitario;
- abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'obbligo;
- esperienza in azienda di almeno sei mesi.
Contenuti di studio:
La formazione completa le conoscenze specifiche dello sport e le abilità motorie con diverse competenze operative didattiche. Ai futuri insegnanti di sport vengono trasmesse le conoscenze, le attività e le riflessioni che rendono possibile l’esercizio professionale eticamente ammissibile adeguandolo allo scopo e alla situazione. Per acquisire le competenze operative necessarie per l’insegnamento, nel quadro della formazione pedagogico-professionale, sono da frequentare materie di scienze dell’educazione e di didattica disciplinare. Inoltre è necessario fare degli stage nelle lezioni di sport presso una scuola professionale.
Obiettivi secondo i programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (SEFRI, 1° gennaio 2015):
- definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo;
- pianificare, svolgere e verificare le unità formative in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione;
- valutare e sostenere le persone in formazione;
- conoscere il contesto giuridico, le offerte di consulenza e il contesto scolastico, operare in tali contesti e con i rappresentanti legali;
- riflettere sul proprio lavoro e far partecipi di tale riflessione in maniera cooperativa i colleghi;
- saper trasferire le conoscenze dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica;
- approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare.
La Legge sulla formazione professionale distingue tra:
- formatori in azienda;
- altri formatori (attivi nei corsi interaziendali o altri luoghi di formazione equivalenti, presso scuole d'arti e mestieri e altre istituzioni riconosciute per la formazione della pratica professionale);
- docenti della formazione di base scolastica e della maturità professionale;
- periti d'esame.
Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può superare quello stabilito per legge.
Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”