5.3.8 I docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base


I docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base insegnano nelle scuole professionali.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha elaborato, in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSPO), un nuovo programma quadro d'insegnamento dell'educazione fisica durante la formazione professionale di base. L'insegnamento dell'educazione fisica nella formazione professionale di base sarà d'ora in poi disciplinato dall'Ordinanza sulla formazione professionale. Il programma quadro d'insegnamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. I docenti di educazione fisica finora qualificatisi presso scuole universitarie rimangono in linea di principio qualificati per l'insegnamento nella formazione professionale di base.

Requisiti:

La formazione prevede 1'800 ore di studio. Sono però richieste 300 ore di studio ai futuri docenti di educazione fisica che dispongono di un'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'obbligo rispettivamente di un'abilitazione all'insegnamento liceale.

Contenuti di studio:
La formazione completa le conoscenze specifiche dello sport e le abilità motorie con diverse competenze operative didattiche. Ai futuri insegnanti di sport vengono trasmesse le conoscenze, le attività e le riflessioni che rendono possibile l’esercizio professionale eticamente ammissibile adeguandolo allo scopo e alla situazione. Per acquisire le competenze operative necessarie per l’insegnamento, nel quadro della formazione pedagogico-professionale, sono da frequentare materie di scienze dell’educazione e di didattica disciplinare. Inoltre è necessario fare degli stage nelle lezioni di sport presso una scuola professionale.

Obiettivi secondo i programmi quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (SEFRI, 1° gennaio 2015):

I docenti di educazione fisica nella formazione professionale di base fanno parte dei responsabili della formazione, che, in quanto specialisti, impartiscono una parte pratica o scolastica durante la formazione professionale di base.

La Legge sulla formazione professionale distingue tra:

La legge distingue tra abilitazione all'insegnamento delle materie professionali e abilitazione all'insegnamento della cultura generale o di materie che richiedono un titolo universitario. Per l'attività di docente a titolo accessorio presso le scuole professionali fanno stato disposizioni particolari.

Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può superare quello stabilito per legge.

Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”








 

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