I responsabili della formazione professionale insegnano anche presso le scuole specializzate superiori di tutti i settori (tecnica, ristorazione e industria alberghiera, turismo, economia, agricoltura ed economia forestale, professioni sanitarie, lavoro sociale e formazione degli adulti, arti, arti applicate e design, trasporti e traffico; art. 12 OERic-SSS DEFR).
Art. 46 LFPr: I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti.
Art. 41 OFPr: Il DEFR stabilisce i requisiti minimi per i docenti delle scuole specializzate superiori (attuati nell'Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, OERic-SSS).
Requisiti:
- titolo universitario, diploma di una scuola specializzata superiore o qualifica equivalente;
- cultura generale: maturità liceale, attestato di maturità professionale, attestato di maturità specializzata o qualifica equivalente;
- esperienza in azienda nell'ambito dell'insegnamento;
- esperienza nell'insegnamento;
- attività a titolo accessorio presso una scuola specializzata superiore e raccomandazione della stessa;
- certificato IUFFP moduli 1 e 2 (DIK I e II) o certificato FSEA 1 oppure qualifiche equivalenti.
Contenuti di studio:
- pedagogia professionale;
- metodica e didattica;
- socializzazione;
- psicologia dell'apprendimento;
- comunicazione;
- gestione dei conflitti.
- definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo;
- pianificare, svolgere e verificare le unità formative in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione;
- valutare e sostenere le persone in formazione;
- conoscere il contesto giuridico e professionale, e operare in tali contesti;
- riflettere sul proprio lavoro e far partecipi di tale riflessione in maniera cooperativa i colleghi;
- saper trasferire le conoscenze dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica;
- approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare.
La Legge sulla formazione professionale distingue tra:
- formatori in azienda;
- altri formatori (attivi nei corsi interaziendali o altri luoghi di formazione equivalenti, presso scuole d'arti e mestieri e altre istituzioni riconosciute per la formazione della pratica professionale);
- docenti della formazione di base scolastica e della maturità professionale;
- periti d'esame.
Istituzioni di formazione
Diverse istituzioni propongono cicli di studio per responsabili della formazione. Nella documentazione Formazione professionale indichiamo sostanzialmente le ore di studio stabilite dalla legge per i singoli cicli di formazione, sebbene nelle singole istituzioni il numero delle ore di studio può superare quello stabilito per legge.
Tutti i cicli di studio degli operatori riconosciuti dalla SEFRI si trovano nel documento seguente: “Procedura di riconoscimento”