1.6.3 I compiti degli uffici cantonali
della formazione professionale


Esecuzione e coordinamento L’ente principale per l’esecuzione del mandato del Cantone è l’ufficio della formazione professionale (il cui nome varia da un Cantone all’altro). L’attività di tale ente va dalla consulenza, al sostegno, nonché alla vigilanza. L’ufficio della formazione professionale segue le parti contraenti, promuove la formazione professionale, vigila sulla qualità della formazione ed è responsabile per il coordinamento di tutte le parti coinvolte nella formazione professionale (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale); e contemporaneamente si assume anche il compito di vigilanza. Per questioni operative legate alla pratica professionale, l’ufficio della formazione professionale può essere sostenuto da esperti delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Insegnamento della scuola professionale L’organizzazione e la vigilanza dell’insegnamento delle materie professionali è di competenza cantonale. Il finanziamento varia da Cantone a Cantone, a seconda della tradizione e della costellazione politica. Di solito è a carico:

Le scuole professionale hanno un mandato di formazione a sé stante. Nelle materie professionali vengono trasmesse le conoscenze teoriche relative alla professione, mentre nelle materie di cultura generale vengono trattati contenuti che promuovono lo sviluppo della personalità e il pensiero autonomo.

Corsi interaziendali Le organizzazioni del mondo del lavoro (se non vi sono associazioni di formatori), insieme ai Cantoni, si assumono in generale la responsabilità dei corsi interaziendali, i cui contenuti sono stabiliti dalle ordinanze e dai piani di formazione.

Procedura di qualificazione La responsabilità dello svolgimento delle procedure di qualificazione (tra cui l’esame finale) è di competenza cantonale, nonostante i Cantoni seguano diversi tipi di organizzazione. Lo svolgimento è in mano alle commissioni d’esame che possono essere responsabili per una singola professione, per un settore professionale o per un Cantone intero. Il Cantone ha il diritto di delegare lo svolgimento della procedura di qualificazione aziendale a un’associazione o a un centro di competenza.

Formazione dei formatori La formazione dei formatori in azienda consiste in 100 ore di studio e si conclude con un diploma federale. Invece delle 100 ore di studio può anche essere seguito un corso di 40 ore che si conclude con un attestato cantonale riconosciuto a livello federale. I corsi sono organizzati dai Cantoni stessi o proposti in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. La formazione alla pedagogia professionale dei formatori è descritta dal programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale.

Vigilanza L’esecuzione delle direttive sulla formazione professionale è di competenza cantonale. Uno dei compiti principali consiste nella vigilanza sui rapporti di tirocinio. Gli uffici della formazione professionale valutano le condizioni vigenti nelle aziende e conferiscono (o revocano) l’autorizzazione a formare. Ogni singolo contratto di tirocinio deve essere approvato dall’ufficio cantonale della formazione professionale. L’ufficio cantonale della formazione professionale è inoltre responsabile per le seguenti decisioni:

Finanze I costi della formazione professionale a carico della mano pubblica, fino al 2014, ammontavano a 3.4 miliardi di franchi. I Cantoni, responsabili dell’esecuzione, si fanno carico di tre quarti dei costi. Gli uffici cantonali della formazione professionale contribuiscono allo sviluppo della formazione professionale avviando e realizzando loro stessi dei progetti o partecipando, attivamente o con un contributo finanziario, a progetti di terzi. Nell’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) i Cantoni in questione coordinano le tasse relative all’insegnamento delle scuole professionali e delle scuole professionali a tempo pieno. In questo modo si vuole far sì che i Cantoni soggetti all’accordo possano creare dei contributi unitari per le persone in formazione presso istituti extracantonali. Inoltre, anche i corsi interaziendali, corsi professionali intercantonali, procedure di qualificazione, formazioni di recupero e accompagnamento individuale durante il CFP fanno parte delle prestazioni che vanno saldate tra i Cantoni.

Mediazione e consulenza Gli uffici cantonali della formazione professionale sono diventati i centri di competenza per le questioni della formazione professionale. Essi fungono da partner per tutti gli attori della formazione professionale, ovvero Confederazione, dipartimenti cantonali dell’educazione, associazioni, economia e per coloro che agiscono alla base (formatori in azienda, persone in formazione, genitori, ecc.).
La mediazione e la consulenza sono i loro compiti più importanti. Gli uffici cantonali della formazione professionale sono a disposizione delle parti contraenti (persona in formazione, formatore e rappresentanza legale) e di terzi, e sono legati al segreto d’ufficio. In caso di controversie l’ufficio cantonale, in quanto istanza neutrale, può prendere la parte del mediatore; in caso di scioglimento del contratto di tirocinio esso aiuta a trovare nuove soluzioni possibili. Un altro ruolo importante degli uffici cantonali è quello di incoraggiare e sostenere le aziende che vogliono iniziare a offrire una formazione professionale. Inoltre le aziende formatici vengono invitate a prender parte a eventi particolari e sono informate regolarmente (tramite bollettino cantonale) sugli sviluppi e le novità della formazione professionale.

Sviluppo della formazione professionale Oltre ai compiti tradizionali, tra cui figura l’impegno per uno svolgimento della formazione professionale senza inceppi, i responsabili degli uffici cantonali della formazione professionale si assumono sempre di più i compiti che danno una direzione ai cambiamenti in corso nella formazione professionale. Accanto alla funzione di esecuzione si è quindi instaurato il compito della gestione. Concretamente questo significa: i collaboratori degli uffici cantonali della formazione professionale, nel quadro di nuovi modelli di formazione, elaborano concetti e progetti di formazione, insistono sull’idea della cooperazione di più aziende nella formazione (rete di aziende formatrici), creano le fondamenta di nuove associazioni di formatori, ecc.

Gli uffici della formazione professionale coordinano la propria attività su scala regionale, per regione linguistica e su scala nazionale. Nel quadro della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, con la Confederazione e le organizzazioni del mondo del lavoro. In particolare, grazie agli accordi intercantonali della CDPE ( Accordo sulle scuole professionali di base, Accordo sulle scuole specializzate superiori )si garantisce la mobilità delle persone in formazione.









 

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